OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
L’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introduce, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il regime fiscale forfetario per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell’anno precedente hanno maturato i requisiti previsti dal citato comma 54.
In particolare, il comma 64 del suddetto articolo 1, stabilisce, tra l’altro, che sul reddito imponibile, determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla citata legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, “si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.”
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle suddette somme dovute, tramite il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“1790” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;
“1791” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;
“1792” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “1792” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Per i codici tributo “1790” e “1792”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
IL DIRETTORE CENTRALE

