Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 17/06/2015
Circolare n. 122
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Fondi di solidarietà ex art. 3 Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario e di
formazione.
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le modalità per la presentazione online
delle domande di assegno ordinario e interventi formativi ai Fondi di
solidarietà bilaterali di cui all’art. 3 legge 28 giugno 2012, n. 92.
INDICE:
1. Premessa
2. Presentazione delle domande di assegno ordinario e formazione
1. Premessa
L’articolo 3 della legge n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro,
ha previsto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, così da assicurare ai lavoratori delle
imprese di uno o più settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).
I fondi possono erogare diverse tipologie di prestazioni. Con la presente circolare si
disciplinano le modalità per la presentazione della domanda di assegno ordinario e di
formazione. Saranno fornite istruzioni ad hoc per la presentazione delle domande relative alle
altre prestazioni erogate dai fondi di solidarietà: assegno emergenziale, trattamenti di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (es.: ASpI ai lavoratori sospesi ex art. 3,
comma 17, legge 92/2012), outplacement.
Per la disciplina delle singole prestazioni, ivi comprese le istruzioni operative per la
compilazione dei flussi uniemens per la comunicazione delle riduzioni e/o sospensioni, si
rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun fondo contenuta nei decreti interministeriali, che
sarà illustrata con apposita circolare.
In via generale si precisa che, poiché l’art. 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92
stabilisce che l’assegno ordinario può essere concesso per una durata massima non superiore
alle durate massime previste per la CIGO dall’art. 6, commi 1, 3 e 4, della legge 20 maggio
1975, n. 164, le istanze di accesso ai vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo
massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile, sempre trimestralmente, fino ad un
massimo di 12 mesi.
Sull’argomento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 40/7068 del
11/12/2014, nel confermare che il rinvio al citato art. 6 debba essere inteso come riferimento
alla durata massima di utilizzo non superiore a 12 mesi, ha previsto che i Comitati
amministratori possano procedere a deliberare interventi anche per un periodo continuativo
fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi che espressamente prevedono che, per la
prestazione in commento, le domande di accesso possono riguardare interventi non superiori a
dodici mesi.
Ad oggi, sulla base di quanto previsto dai rispettivi decreti istitutivi, i Fondi attivi che possono
accedere a tale interpretazione, per i quali conseguentemente è possibile presentare
un’istanza per un periodo continuativo di dodici mesi, sono il Fondo di solidarietà per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del
personale del credito e il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente
dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
Per tutti gli altri Fondi già operativi, l’istanza deve essere presentata, come sopra specificato,
per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di dodici.
Resta fermo che, qualora l’impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di intervento, una
nuova istanza può essere proposta, per la medesima unità produttiva, quando sia trascorso un
periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
In ogni caso, l’assegno ordinario riferito a più periodi non consecutivi non può superare
complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio mobile.
Qualora i decreti di adeguamento abbiano previsto un periodo transitorio, le relative
prestazioni continueranno ad essere erogate secondo le regole pregresse.
Infine, per quanto riguarda la richiesta di accesso al finanziamento di programmi formativi,
l’istanza può essere presentata per un periodo massimo, anche continuativo, di dodici mesi.
2. Presentazione delle domande di assegno ordinario e formazione
La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico delle domande
di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei
rispettivi decreti istitutivi.
Le istanze devono essere presentate in riferimento alla matricola sulla quale insistono i
lavoratori sospesi o ad orario ridotto ovvero in riferimento alla matricola di accentramento
contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione
contributiva di cui alla circ. 80 del 25/06/2014.
Tale modalità di presentazione della domanda deve essere adottata anche dalle aziende le cui
istanze sono riferite alla contribuzione totale dovuta dal gruppo di appartenenza. In tale
eventualità, l’azienda istante dovrà indicare il gruppo al quale aderisce.
La procedura è attiva per i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i fondi adeguati
con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già
nominato il comitato amministratore. Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività
per gli ulteriori fondi. Dal giorno della pubblicazione della presente circolare non sarà più
possibile presentare domanda con altri canali (es. SOLICRE per le domande di finanziamento
dei programmi formativi del fondo credito) che pertanto vengono chiusi. Le Sedi inviteranno le
aziende a ripresentare la domanda stessa con la modalità telematica.
Ad oggi sono pienamente operativi i fondi relativi ai sotto indicati settori, per i quali pertanto
può essere presentata domanda:
settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste
italiane;
settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.
Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati,
rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per le istruzioni di dettaglio.
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la
tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e
consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale
“Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato
dall’Istituto.
Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile
stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede
l’intervento, il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di
sospensione e/o riduzione ovvero formazione. Questi ultimi dati dovranno essere distinti per
qualifica lavoratori (operai, impiegati, quadri o dirigenti).
Costituiscono parte integrante della domanda, l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori, che
dovranno essere allegati alla stessa. Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni
societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure
allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata
la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.
Per la domanda di assegno ordinario, stante il richiamo legislativo alle causali previste dalla
normativa in materia di CIGO e CIGS, sono state predisposte per ciascuna causale delle
apposite schede che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico
esemplificativo delle singole causali (all. 1); le singole schede saranno rese disponibili anche
all’interno della procedura. L’azienda, pertanto, al momento dell’inoltro della domanda, deve
compilare e allegare la scheda relativa alla causale invocata. Le medesime schede devono
essere compilate sia in caso di prima istanza che in caso di istanza di proroga. In quest’ultimo
caso, nel campo “Ulteriori annotazioni”, deve essere indicata la causa eccezionale per la quale
l’azienda necessita di una proroga del trattamento. Non potranno essere istruite e portate
all’attenzione del Comitato amministratore domande mancanti della suddetta documentazione.
Fanno eccezione le domande relative ai periodi transitori, ove previsti. A regime la stima della
prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda.
Nell’attesa del completamento delle procedure di gestione delle istanze relative ai fondi di
solidarietà, per consentire comunque l’inoltro delle domande e la loro successiva lavorazione,
le aziende dovranno allegare alla domanda la stima della prestazione richiesta distinta per
assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima dovrà essere inserito nell’allegato
A della domanda on line.
Infine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto
un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della
domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF. In particolare, per la sola
Formazione è obbligatorio allegare un ulteriore elenco dei lavoratori sulla base del Format
allegato, nel quale vanno specificate, per ciascun beneficiario, la retribuzione oraria lorda, il
numero delle ore di formazione e la retribuzione da finanziare (all. 2). Nel manuale operativo
della procedura sono spiegate le modalità per allegare questo documento.
Con lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il numero di
protocollo, verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, differenziata a
seconda del fondo di riferimento, ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione
Generale, al Comitato Amministratore.
Il Dirigente generale vicario
Crudo

