“Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali

Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.

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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 25/06/2015
Circolare n. 125
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti
in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” –
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10
marzo – 30 aprile 2015.
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio
2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni applicative dell’articolo 1 del citato decretolegge
n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.
2. Finalità
La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015),
ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in
cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella
misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS.
Com’è noto, l’art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli
anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura
del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS
e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di
rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.
Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1,
del decreto legge n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25, dell’articolo 24, del decretolegge
n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.
3. Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015
3.1. Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1
Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni
di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni
di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi.
Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini
della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.
3.2. Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 – articolo 1, comma 1,
n. 2
Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati
superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014.
In particolare, l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la
base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene
riconosciuto in misura pari:
al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e
2015;
al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.
Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà
attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella
seguente misura:
Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
20% del
40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a
cinque volte detto trattamento minimo
20% del
20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte detto trattamento minimo
20% del
10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS Nessun
aumento
Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la
percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.
Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali
applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i
primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre
del 2015.
Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente
vengono incrementate a partire dal 2016:
Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
50% del
40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a
cinque volte detto trattamento minimo
50% del
20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte detto trattamento minimo
50% del
10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS Nessun
aumento
L’Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le
pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai
coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e
2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del
2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi,
la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a
decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del
2000.
L’allegato 1 riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti
pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati
dalla perequazione.
4. Ambito di applicazione – articolo 1, comma 2
L’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame prevede che le disposizioni di cui al
medesimo articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo
di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici
elettivi.
Per ciò che concerne il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici, il decreto
n. 65 del 2015 fa rinvio all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed
esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come previsto dal citato articolo 34, comma 1.
Il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei
trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun
pensionato.
Con riferimento agli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, si fa presente che gli enti
erogatori degli stessi non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
L’Istituto sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei
codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Qualora le
predette comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei
pensionistici da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva
ricostituzione con eventuale recupero delle somme non dovute.
5. Abrogazione della perequazione di cui al decreto legge n. 98 del 2011 – articolo
18, comma 3
Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 65 in esame dispone che resta ferma
l’abrogazione del terzo comma dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge
15 luglio 2011, n. 111.
Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 24, comma 25 del decreto legge n. 201 del
2011, aveva già abrogato il predetto terzo comma, dell’articolo 18, in base al quale “a titolo di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai
trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione
automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo
inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l’indice di
rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella
misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
6. Ricostituzioni e arretrati – articolo 1 , comma 3
Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio.
Con riferimento alla decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati,
il comma 3, dell’articolo 1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate –
quali dovute ai sensi della novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto
2015.
Le somme arretrate per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad
I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a
tassazione ordinaria.
Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di
ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.
Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della
lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà
effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.
Il Direttore Generale
Cioffi