Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). Profili contributivi.

Con circolare n. 94 del 12 maggio 2015 è stata illustrata la disciplina della nuova misura di sostegno al reddito NASpI – introdotta dal D.lgs 22/2015 – che sostituisce, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi da 1 maggio 2015, le precedenti indennità ASpI e mini ASpI.

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Direzione Centrale Entrate
Roma, 30-06-2015
Messaggio n. 4441
OGGETTO: Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). Profili
contributivi.
1. Premessa.
Con circolare n. 94 del 12 maggio 2015 è stata illustrata la disciplina della nuova misura di
sostegno al reddito NASpI – introdotta dal D.lgs 22/2015 – che sostituisce, per gli eventi di
disoccupazione involontaria verificatisi da 1 maggio 2015, le precedenti indennità ASpI e mini
ASpI.
Nel rinviare alla citata circolare per tutti gli aspetti di carattere normativo (destinatari, calcolo,
misura, durata ecc…), con il presente messaggio si illustrano i profili contributivi connessi al
finanziamento della nuova prestazione.
2. Aspetti contributivi della NASpI.
Il D.lgs. 22/2015 non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della
NASpI, limitandosi ad affermare, attraverso la disposizione contenuta nell’articolo 14, che “Alla
NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili”.
Conseguentemente, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dall’articolo 2 della
legge 92/12, che si sviluppa attraverso la seguente articolazione:
contributo ordinario (commi 25-27 e 36);
contributo addizionale (commi 28-30);
contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35).
Per quanto attiene a tutti i profili normativi (destinatari, misura, riduzioni, esclusioni, ecc…), si
richiamano i principi di prassi già in precedenza illustrati[1], che si riassumono di seguito.
2.1 Contributo ordinario.
Il contributo è stabilito nella misura complessiva di 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L.
845/1978).
Sul contributo base (1,31%) trovano applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di
cui all’art. 120 della legge n. 388/2000 ed all’art. 1, c. 361, della legge n. 266/2005, nonché le
misure compensative di cui all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella
legge n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di
lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, al Fondo di
Tesoreria, ovvero nelle ipotesi di liquidazione mensile della Qu.I.R. senza accesso al
Finanziamento assistito da garanzia[2].
Permane, inoltre, in favore di alcune categorie di lavoratori (es. soci lavoratori delle Coop ex
DPR 30 aprile 1970, n. 602; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) e a
determinate condizioni, l’allineamento graduale all’aliquota contributiva (ex ASpI), previsto
dall’articolo 2, c. 27 della legge n. 92/2012. Si ricorda che l’adeguamento – che si realizza nel
lustro 2013/2017[3]- riguarda sia il contributo base (1,31%) che quello integrativo (0,30%).
Per l’anno in corso, le due contribuzioni si attestano rispettivamente nei termini di 0,78% e
0,18%, per una misura complessiva dello 0,96%.
Come già illustrato nell’ambito della circolare n. 94/2015, in relazione agli eventi di
disoccupazione che si verificano dal 1 maggio 2015, l’indennità NASpI da corrispondersi ai
soggetti interessati dal meccanismo di graduale adeguamento della contribuzione di
finanziamento, è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
2.2 Contributo addizionale.
Il contributo, fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile, è dovuto in relazione
ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, c. 29 della legge n. 92/2012, sono
esclusei dall’obbligo del relativo versamento le seguenti categorie di soggetti:
a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b. lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
c. apprendisti;
d. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n.
1525/1963.
Per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, sono parimenti
esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali
definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre
2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative.
In relazione, inoltre, alla previsione di cui all’articolo 2, c. 37 della legge n. 92/2012, il
medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di
lavoratori in mobilità, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991.
Sempre con riguardo al contributo addizionale, si ricorda che l’articolo 2, c. 30 della legge n.
92/2012 ne prevede la restituzione al datore di lavoro, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo
indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché
intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato. A
seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura
integrale.
Nei casi di stabilizzazione, si rammenta, altresì, che - ricorrendone i presupposti - continua a
operare il decalage stabilito dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30.
Con riferimento alle trasformazioni/stabilizzazioni intervenute nel corso del corrente anno, si
precisa che la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell’esonero
ex art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove spettante.
2.3 Contributo sulla interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa
presente che la somma limite di cui all’articolo 4, c. 2 del D.lgs. 22/2015 è stabilita in €
1.195,00. Conseguentemente, per le interruzioni realizzatesi da “maggio 2015”, la soglia
annuale del contributo di cui all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e
l’importo massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – è di
€ 1.469,85.
Non opera l’obbligo contributivo di cui trattasi nelle seguenti situazioni:
a. licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano
la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
b. interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni
edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Si ricorda che, a legislazione vigente, detto regime di esclusione opera con riferimento ai
periodi 2013-2015.
Restano escluse dal contributo in questione[4] anche le cessazioni intervenute a seguito di
accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da
associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale ultima
esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei
provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012.
Infine, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 2, c. 33, della più volte richiamata legge n.
92/2012, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del contributo sulle
interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento
del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91.
3. Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di
occupazione e beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Stante il rinvio operato dal richiamato articolo 14 del D.lgs. 22/15 alle norme in materia di
ASpI, continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo, introdotto
dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che
assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento
dell’indennità NASpI (ex ASpI).
Riguardo agli aspetti generali (normativi e procedurali) di tale disposizione, si rinvia a quanto
illustrato con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013.
Al riguardo, si ricorda che l’incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria degli
aiuti "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), ovvero
degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia:
Regolamento (CE) n. 360/2012, sugli aiuti d’importanza minore ad imprese che
forniscono servizi di interesse economico generale;
Regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti d’importanza minore nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli;
Regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti d’importanza minore nel settore della
pesca e dell'acquacoltura.
Si rammenta, altresì, che la citata misura:
trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di
un rapporto a termine;
riguarda anche lavoratori destinatari della prestazione, e cioè a soggetti che - avendo
inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo all’indennità ma non l’abbiano ancora
percepita;
non spetta qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo legale o contrattuale
(art. 4, c. 12, lett. a), della legge n. 92/2012);
ricorrendone i presupposti, è cumulabile con il regime di esonero di cui all’art. 1, commi
118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4 Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, non sono previste modifiche in merito
all’esposizione della contribuzione, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello
addizionale, né per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.