Riepilogo delle riduzioni applicabili all’autoliquidazione 2014. Aggiornamento codici di agevolazione, misura dell’addizionale Fondo amianto e tracciati per il servizio "Invio telematico dichiarazioni salari 2013"
Alle strutture centrali e territoriali
In attesa del decreto ministeriale relativo alla riduzione di cui all’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 e fermo restando quanto esposto nelle note prot. 495 del 23 gennaio 2014 e 816 del 3 febbraio 2014 in merito al differimento al 16 maggio 2014 per l’autoliquidazione delle ditte attive, si fornisce il quadro riepilogativo delle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014 nonché la misura dell’addizionale per il Fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese.
Si ricorda che con la circolare 60 del 16 dicembre 2013 é stato aggiornato il modello della dichiarazione delle retribuzioni, pubblicato anche in www.inail.it (NOTA 1), a seguito della norma di interpretazione autentica riguardante l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 9, comma 5, della legge 67/1988 alle cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone montane e svantaggiate.
Inoltre, in relazione agli incentivi introdotti dalla legge 92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti da indicare nel modello stesso, come da tabella allegata.
In sintesi, le riduzioni previste dalla legge 92/2012, tutte al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonché alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter disporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendicontazione.
In coerenza con questa impostazione sono stati revisionati anche i codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai contratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla legge 407/90, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente con riferimento alla percentuale di riduzione.
Infine, si allegano i tracciati del servizio Invio telematico della dichiarazione dei salari 2013 aggiornati con la nuova codifica delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti, fermo restando che il servizio sarà reso disponibile successivamente al decreto che stabilirà la riduzione percentuale prevista dalla legge di stabilità 2014.
1. Riduzione del premio per il settore edile (art. 29, c. 2, dl 244/1995, art. 36-bis, c. 8, legge 248/2006 e decreto direttoriale ministero del Lavoro e delle politiche sociali 26 agosto 2013)
Anche per il 2013 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2013.
La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza, pertanto gli interessati devono presentare l’apposito "modello autocertificazione sconto edile" riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it (NOTA 2).
Si ricorda che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro entro la stessa data devono anche presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (NOTYA 3) . Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
2. Riduzione del premio per il settore della pesca (art. 6, c. 1, dl 457/1997 conv. legge 30/1998; art. 1, c. 74, legge 228/2012)
La riduzione contributiva per il settore della pesca è fissata nella misura del 63,2% sia per la regolazione 2013 sia per la rata 2014.
La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
3. Incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili (art. 13, l. 68/1999, testo previgente all’art. 1, c. 37, legge 247/2007)
Il beneficio della fiscalizzazione del premio nella misura del 100%, sia in regolazione che in rata, si applica ai soli datori di lavoro autorizzati, in virtù di convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili stipulata entro il 31 dicembre 2007 (NOTA 4). Tale incentivo continuerà a trovare applicazione in sede di autoliquidazione del premio Inail fino al 31 dicembre 2015, poiché le convenzioni in questione avevano durata massima di otto anni.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "6" e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità (art. 4, c. 3, d.lgs. 151/2001)
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il Durc.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7 e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
5. Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (art. 29 c. 1-bis, terzo periodo d.l. 207/2008, decreto direttoriale ministero del Lavoro e delle politiche sociali/ministero dell'Economia e delle finanze 8 agosto 2013)
Ai premi speciali unitari dovuti per l’anno 2013 (NOTA 5) a titolo di regolazione dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°), si applica la riduzione dell’11,70%. La riduzione non si applica ai premi dovuti a titolo di rata 2014.
6. Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge 296/2006; decreto direttoriale ministero del Lavoro e delle politiche sociali/ministero dell'Economia e delle finanze 30 ottobre 2013)
La riduzione si applica alla regolazione 2013 nella misura del 7,08%.
Si ricorda che sono ammesse alla riduzione (NOTA 6) le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2011-2012 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il 18 marzo 2013.
Per chiedere l’ammissione alla riduzione per la regolazione 2014, relativa all’autoliquidazione 2014/2015, gli interessati dovranno barrare l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 16 maggio 2014.
7. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia (art. 1-quater, legge 11/1986)
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia per la regolazione 2013 che per la rata 2014. Si ricorda che la riduzione è indicata per le Pat interessate nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.
8. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (art. 9, c. 5, legge 67/1988; art. 1, c. 45, legge 220/2010)
Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2013, che alla rata 2014. Si ricorda che le riduzioni sono indicate per le Pat interessate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.
9. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (art. 9, c. 5, legge 67/1988, art. 1, c. 45, legge 220/2010 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013)
A decorrere dall’autoliquidazione 2013/2014, alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, c. 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate (NOTA 7). Le riduzioni in questione non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 8) e si applicano alla regolazione 2013 e alla rata 2014.
Per usufruire della riduzione i soggetti assicuranti dovranno indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2013 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni.
10. Riduzioni per assunzioni con contratti di inserimento (artt. 54-59 d.lgs. 276/2003)
L’art. 1, c. 14, della legge 92/2012 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i contratti di inserimento di cui agli articoli da 54 a 59 del d.lgs. 276/2003, stabilendo che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate.
i datori di lavoro, che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 per i quali la previgente normativa stabiliva a seconda dei casi le agevolazioni del 25%, 40%, 50% e 100% in presenza dei requisiti previsti e nel rispetto del Regolamento CE n. 800/2008 (il cui periodo di applicazione è stato prorogato sino al 30.6.2014 dal regolamento UE 1224/2013), devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (v. Allegato 1) nonché le specifiche retribuzioni. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
11. Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9
I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati (v. d.lgs. 181/2000) da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, sempre da almeno ventiquattro mesi, hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi.
Se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi.
Le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (v. Allegato 1) nonché le specifiche retribuzioni. I datori di lavoro aventi diritto all’esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonché le specifiche retribuzioni. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
12. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati (v. d.lgs. 181/2000) da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto é trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.
Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del regolamento CE 800/2008 (il cui periodo di applicazione è stato prorogato sino al 30.6.2014 dal regolamento UE 1224/2013), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Gli incentivi previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 92/2012 non sono compatibili con la riduzione prevista dall’articolo 8, comma 9, della legge 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi.
Pertanto, in presenza dei requisiti per l’applicazione dell’incentivo previsto dalla legge 407/1990, si applicherà quest’ultimo in luogo di quello previsto dalla legge 92/2012.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (v. Allegato 1) nonché le specifiche retribuzioni. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni cher spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
13. Addizionale fondo per le vittime dell’amianto (legge 244/2007; determinazione del Presidente dell’Inail 296/2013)
A decorrere dall’anno 2013 l’addizionale Fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell’1,17%. La nuova misura si applica sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014.
Si ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento (NOTA 8):
- Gestione artigianato
3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200
- Gestione industria
3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220
- Gestione terziario
3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
- Gestione altre attività
3620, 4100, 6100, 7100
Si ricorda che nelle basi di calcolo del premio l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nell’apposito campo "Addizionale amianto l. 244/2007" con il valore "Sì".
Infine, si coglie l’occasione per ricordare che in caso di cessazione dell’attività nel mese di dicembre 2013 la dichiarazione delle retribuzioni 2013 deve essere inviata tramite PEC alla Sede competente entro il 17 febbraio 2014 e che entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del premio a titolo di regolazione 2013, al quale non é applicabile la rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999, indicando in F24 il numero 902014.
Allegato 1
Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente o totalmente esenti
CODICE |
TIPOLOGIA RIDUZIONE- NORMA |
MISURA |
DURATA DALLA DATA DI ASSUNZIONE |
A |
Lavoratori assunti con contratto di inserimento finoal31.12.2012da imprese o da datori di lavoro non aventi natura di impresa oppure da datori di lavoro del settore agricolo ubicati al centro-nord (artt. 54-59 DLg> 276/2003) |
25% |
da 9 a 18 mesi e fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico |
C |
Lavoratori assunti con contratto di inserimento fino al31.12.2012da imprese anche del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti e da datori di lavoro del settore agricolo, ubicati in territori del mezzogiorno, nonché da imprese artigiane ovunque operanti (artt. 54 - 59 DLgs 276/2003) |
100% |
|
D |
Lavoratori assunti con contratto di inserimento finoal31.12.2012da imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti ubicate al centro nord (artt. 54- 59 DLgs 276/2003) |
40% |
|
F |
Lavoratori assunti con contratto di inserimento fino al 31.12.2012 da datori di lavoro non aventi natura di impresa ubicati nel mezzogiorno (artt. 54- 59 DLg> 276/2003) |
50% |
|
E |
Lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato da imprese operanti nel Mezzogiorno, ecc. (art. 8, c. 9, terzo periodo, legge 407/1990) |
100% |
fino a 36 mesi |
G |
Lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato da imprese operanti in aree non ri comprese nel Mezzogiorno, ecc. (art. 8, c. 9, primo periodo, legge 407/1990) |
50% |
|
H |
Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012) |
50% |
12 mesi |
I |
Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8 e 13, legge 92/2012) |
50% |
12 mesi |
J |
Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012) |
50% |
18 mesi |
K |
Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012) |
50% |
18 mesi |
L |
Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8 e 13, legge 92/2012) |
50% |
12 mesi |
M |
Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012) |
50% |
18 mesi |
N |
Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013) |
50% |
12 mesi |
0 |
Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013) |
50% |
12 mesi |
P |
Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013) |
50% |
18 mesi |
Q |
Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013) |
50% |
18 mesi |
R |
Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle aree di cui all'art 2, punto 18), lettera e), del reg. Ce800/2008 (art. 4, c.ll, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 18, lettera e) regolamento CE n. 800/2008) |
50% |
12 mesi |
S |
Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art2, punto 18), lettera e), del reg. Ce800/2008 (art. 4, c.ll, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 18, lettera e) regolamento CEn. 800/2008) |
50% |
fino a 12 mesi |
T |
Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art2, punto 18), lettera e), del reg. Ce800/2008 (art. 4, c. 11, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 18, lettera e) regolamento CEn. 800/2008). |
50% |
18 mesi |
U |
Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art 2, punto 18), lettera e), del reg. Ce800/2008 (art. 4, c. 11, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 18, lettera e) regolamento CE n. 800/2008). |
50% |
18 mesi |
V |
Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012) |
50% |
12 mesi |
W |
Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012) |
50% |
12 mesi |
X |
Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012) |
50% |
18 mesi |
Y |
Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012). |
50% |
18 mesi |
Allegato 2
(testo dell’allegato)
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Note:
1) Sezione modulistica, gestione rapporto assicurativo, datore di lavoro, autoliquidazione, mod. 1031
2) Sezione modulistica, gestione rapporto assicurativo, datore di lavoro, autoliquidazione, modello autocertificazione per sconto settore edile
3) Il modulo è pubblicato nel sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it Area Lavoro, Attività ispettiva, Durc, modulo di autocertificazione. Per i riferimenti normativi vedi l’articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 296 del 27 dicembre 2006, nonché gli articoli 1 e 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007, le circolari ministeriali 5/2008 e 34/2008 e le circolari Inail 7/2008 e 79/2008 riguardanti il Durc per la fruizione di benefici contributivi
4) L’articolo 13 della legge 68/1999 è stato interamente riformulato dall’articolo 37 della legge 247/2007, con previsione di un diverso sistema di incentivazione
5) L’articolo 23, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto ("Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore"), tra i quali la riduzione contributiva già disposta dall’art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123
6) Vedi circolare Inail 16/2011
7) Vedi circolare Inail 60/2013
8) Decreto interministeriale 30/2011 e circolare Inail 32/2011