nuovo servizio Durc On Line

A seguito dell’avvio del nuovo servizio Durc On Line, sono stati effettuati alcuni adeguamenti in www.sportellounicoprevidenziale.it e sono state disabilitate le richieste di DURC finora previste. Nonostante l’avviso pubblicato nell’home page dell’applicativo, nella giornata del 1° luglio alcuni utenti, soprattutto stazioni appaltanti, hanno continuato ad effettuare richieste di Durc selezionando

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Direzione Centrale Entrate
Roma, 06-07-2015
Messaggio n. 4580
Allegati n.2
OGGETTO: Sportello unico. Richieste del 1° luglio 2015. Rilascio versione
4.0.1.34 del 1.7.2015.
TESTO CONGIUNTO INPS INAIL CNCE
A seguito dell’avvio del nuovo servizio Durc On Line, sono stati effettuati alcuni adeguamenti
in www.sportellounicoprevidenziale.it e sono state disabilitate le richieste di DURC finora
previste.
Nonostante l’avviso pubblicato nell’home page dell’applicativo, nella giornata del 1° luglio
alcuni utenti, soprattutto stazioni appaltanti, hanno continuato ad effettuare richieste di Durc
selezionando le nuove tipologie disponibili, indicando dati incongruenti con le stesse.
Per impedire l’inoltro di ulteriori richieste anomale alle ore 18,30 del 1° luglio 2015
l’applicativo è stato reso disponibile agli utenti esterni per la sola consultazione. L’home
page visualizzabile attualmente è riportata nell’allegato 1.
Come specificato nell’avviso, per tutte le richieste con data 1° luglio 2015 pervenute tramite
Sportello Unico Previdenziale che non riportano le specifiche previste per ciascuna delle
tipologie disciplinate dall’art. 9, comma 1, del D.M. 30.1.2015 non deve essere effettuata
alcuna istruttoria e non sarà emesso alcun certificato, in quanto gli utenti devono verificare la
regolarità contributiva esclusivamente con il nuovo servizio Durc On Line.
Non sarà emesso alcun certificato nemmeno per le richieste inoltrate dagli utenti tramite
Sportello Unico prima delle ore 9 del 1° luglio, utilizzando le tipologie (appalti pubblici, lavori
edili privati, attestazioni SOA, ecc.) previste prima del rilascio dell’ultima versione
dell’applicativo.
Si fa riserva di notizie circa la ripresa dell’operatività di Sportello Unico, che dovrebbe
rimanere attivo in via transitoria non oltre il 1° gennaio 2017 esclusivamente per le verifiche di
regolarità contributiva in presenza di certificazione di crediti, per il pagamento di fatture
relative a debiti della P.A. scaduti al 31.12.2012, per la regolarizzazione di lavoratori
extracomunitari di cui al D.Lgs. 109/2012 e per la ricostruzione privata in Abruzzo.
Si descrivono gli adeguamenti apportati all’applicativo con la versione 4.0.1.34 per le richieste
di Durc – temporaneamente inibite - previste dall’art. 9, comma 1 del decreto, già illustrate al
paragrafo 6 della circolare Inail 61/2015 e al paragrafo 8 della circolare Inps 126/2015.
L’unica richiesta effettuabile in www.sportellounicoprevidenziale.it è “Altra Tipologia” per
“Altri usi consentiti dalla legge”, impostata automaticamente dal sistema. L’utente deve
quindi selezionare una delle seguenti opzioni inserendo un flag nella corrispondente casella:
DURC con certificazione crediti P.C.C.
DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012
DURC regolarizzazione extracomunitari
DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo
La schermata visualizzata dall’utente è riportata nell’allegato 2.
1. DURC con certificazione crediti P.C.C.
La casella è selezionabile solo da un utente SA/AP o da un utente Azienda o Intermediario
(sono escluse le SOA); se la richiesta è effettuata da un soggetto diverso la procedura propone
il messaggio “La richiesta non può essere accettata, utilizzare il servizio Durc On Line attivo dal
1° luglio 2015 in www.inps.it e www.inail.it”
L’utente deve obbligatoriamente compilare il campo “specifica uso” a testo libero per indicare i
dati della certificazione, in caso contrario la procedura propone il messaggio “E’ obbligatorio
inserire la specifica dell’uso”.
Si ricorda che nel certificato di regolarità emesso da Sportello Unico devono essere indicati i
dati identificativi della “Richiesta Durc” prodotta attraverso la “Piattaforma per la certificazione
dei crediti” appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’importo
disponibile dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per l’emissione del Durc” e
quello del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente, in modo che la stazione
appaltante possa procedere all’attivazione dell’intervento sostitutivo.
2. DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012
La casella è selezionabile solo da un utente SA/AP (sono esclusi Aziende, Intermediari e SOA);
se la richiesta è effettuata da un utente diverso la procedura propone lo stesso messaggio del
punto 1.
L’utente deve obbligatoriamente compilare il campo “specifica uso” a testo libero per indicare
la data della fattura, in caso contrario la procedura propone il messaggio “E’ obbligatorio
inserire la specifica dell’uso”.
Per questi Durc, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter, del DL 35/2013
convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, la regolarità deve infatti essere accertata alla
data di emissione della fattura.
3. DURC regolarizzazione extracomunitari
La casella è selezionabile solo dalle utenze rilasciate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione; se
la richiesta è effettuata da un’utenza diversa la procedura propone lo stesso messaggio del
punto 1.
L’utente deve obbligatoriamente compilare il campo “specifica uso” a testo libero per indicare i
dati del lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione, in quanto la
verifica della regolarità è limitata agli obblighi contributivi relativi allo specifico lavoratore
indicato (art. 5 D.Leg. 109/2012 e art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012).
Anche in questo caso in mancanza della compilazione è proposto il messaggio “E’ obbligatorio
inserire la specifica dell’uso”.
4. DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo
La casella è selezionabile solo da un utente SA/AP con sede nella provincia dell’Aquila; se la
richiesta è effettuata da un utente diverso la procedura propone lo stesso messaggio del punto
1.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013, questi Durc sono richiesti dal
Comune dell’Aquila e dagli altri Comuni del cratere per verificare la regolarità delle imprese
affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal
sisma del 6.4.2009 per l’erogazione dei contributi alla ricostruzione privata dei centri storici.
L’utente deve obbligatoriamente compilare il campo “specifica uso” a testo libero per indicare
la data di ultimazione dei lavori, in caso contrario la procedura propone il messaggio “E’
obbligatorio inserire la specifica dell’uso”.
Per tutte le suddette richieste il sistema richiede la compilazione telematica dei quadri previsti
dall’attuale modulo C (richiesta “semplificata”).
Il testo della “specifica uso” inserito nel campo a testo libero non è riprodotto sul CIP e sul
DURC.
Nel CIP e nel DURC è riportata sempre la descrizione della casella selezionata, cioè DURC con
certificazione crediti P.C.C., DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012, DURC
regolarizzazione extracomunitari, DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo o DURC art.9 co.2
DM 30.1.2015.
I DURC emessi con esito regolare riportano la dicitura “Il presente certificato ha validità di
120 giorni dalla data della richiesta e non può essere utilizzato per finalità diverse da quella
per cui è stato rilasciato”.
Contestualmente sono state disabilitate tutte le seguenti richieste di DURC previste in
precedenza:
Tipologia Motivazione/Appalto Fase
Lavori Appalto
Subappalto
Affidamento
Stipula contratto/convenzione/ concessione
Stato di avanzamento lavori
Liquidazione finale/Regolare esecuzione
Forniture Appalto
Subappalto
Affidamento
Stipula contratto/convenzione/ concessione
Emissione ordinativo/Liquidazione fattura
Servizi Appalto
Subappalto
Affidamento
Stipula contratto/convenzione/ concessione
Emissione ordinativo/Liquidazione fattura
Altre Tipologie Verifica autodichiarazione
Partecipazione/Aggiudicazione appalto
Attestazione SOA/Iscrizione albo fornitori
Lavori privati in edilizia
Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
Agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni/autorizzazioni
Altri usi consentiti dalla legge
Le richieste per le suddette tipologie presentate dagli utenti tramite Sportello Unico con data di
protocollo/CIP anteriore al 1° luglio 2015 ancora in istruttoria devono essere definite con
l’emissione del relativo certificato in Sportello Unico.
Per quanto riguarda i requisiti di regolarità contributiva da applicare ai casi in questione,
occorre fare riferimento all’art. 10, comma 5, del D.M. 30.1.2015 secondo cui “le disposizioni
di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 3, commi 2
e 3, e agli articoli 5 e 8”.
Da quanto sopra deriva in particolare che le richieste di regolarità ancora in istruttoria
riguardanti le verifiche di autodichiarazioni, nelle quali le stazioni appaltanti e le
amministrazioni procedenti hanno indicato la data alla quale deve essere verificata la regolarità
stessa, devono essere definite con esito regolare se alla data indicata nella richiesta:
1. risultano rateazioni concesse dagli enti ovvero dagli Agenti della riscossione, sospensioni
dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, crediti in fase amministrativa oggetto di
compensazione per la quale sia stato verificato il credito e che sia stata accettata dagli
Enti, crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla
decisione che respinge il ricorso e in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio
in giudicato della sentenza (salva l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999) o
infine risultano crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia
stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a
seguito di ricorso giudiziario (ipotesi previste dall’art. 3, comma 2, lettere da a) a f) del
decreto);
2. risulta uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate con riferimento
a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad
€ 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge (art. 3, comma 3, del decreto);
3. risultano sussistenti i requisiti previsti in presenza di procedure concorsuali (art. 5 del
decreto).
Resta fermo che, stante la portata generale della previsione di cui all’art. 4, comma 1, del
D.M., l’eventuale situazione di irregolarità rilevata in sede di verifica alla data indicata nella
richiesta, comporterà l’attivazione del procedimento di regolarizzazione come disciplinato dalla
medesima norma. L’intervenuta regolarizzazione, nei termini precisati dalla circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’8 giugno 2015, consentirà l’attestazione
della regolarità.
Il Direttore Generale
Cioffi