Circolare n. 28 del 26/02/2014

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”

Pubblicato da staff - Il 20 aprile 2026 - Categorie: Lorem Ipsum Dolor

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003, prevede che
i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,10%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo
gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013.
I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2014, anche al fine delle
verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella circolare n. 176 del 18
dicembre 2013, sono così rideterminati:
- 5.050 € netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare,
- 2.020 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso
di un anno solare.
I corrispondenti importi lordi, riferiti all’anno solare, sono pari a:
- 6.740 € per la totalità dei committenti;
- 2.690 € in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.
I suddetti importi per l’anno 2014 saranno pubblicati sul sito istituzionale, sezione ‘lavoro
accessorio’.
Il Direttore Generale