Direzione generale
Direzione centrale prestazioni economiche
Circolare n. 73
Roma, 23 settembre 2015
Al
Direttore generale vicario
Ai
Responsabili di tutte le Strutture centrali
e territoriali
e p.c. a:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali
Oggetto
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2015.
Quadro normativo
D.p.r. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni.
Artt. 76, 80, 85, 116,124, 218, 223 e 235.
D.p.r. 448 del 27 aprile 1968: “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
Legge 780 del 27 dicembre 1975: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”.
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Legge 251 del 10 maggio 1982: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Circolare Inail 24 del 12 maggio 1982: “Legge 26 febbraio 1982 n. 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale”.
Circolare Inail 41 dell’11 luglio 1985: “Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67 bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile”.
Circolare Inail 56 del 6 novembre 1991: “Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991”.
Legge 243 del 19 luglio 1993: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica”.
Legge 81 dell’11 marzo 2006: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”.
Legge 296 del 27 dicembre 2006: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, comma 778.
Determina del Presidente 166 dell’11 maggio 2015: “Rivalutazione dal 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi”.
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria.
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Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale a favore dei medici radiologi.
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la determinazione, con decorrenza 1° luglio 2015, della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Premessa
Con i decreti ministeriali citati nel quadro normativo è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2015.
Di conseguenza, con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione.
1. Liquidazione delle prestazioni
1.1. Rendite per inabilità permanente
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 77,121.
Retribuzione annua minima
euro 16.195,20
Retribuzione annua massima
euro 30.076,80
1 D.m. 30 giugno 2015.
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Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 77,12) e della retribuzione annua minima (euro 16.195,20), la retribuzione annua massima è così fissata2:
Comandanti e capi macchinisti euro 43.310,59 Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 36.693,70 Altri ufficiali euro 33.385,24
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.440,953. In particolare:
Lavoratori subordinati a tempo determinato
Su retribuzione annua convenzionale
euro 24.440,95
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo
massimo
euro 16.195,20
euro 30.076,80
Lavoratori autonomi
Su retribuzione annua convenzionale
euro 16.195,204
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano le seguenti misure retributive annue:
Eventi anni 2005 e precedenti
euro 26.376,41
x
1,0019
=
euro 26.426,53
Eventi anno 2006
euro 26.181,40
x
1,0019
=
euro 26.231,14
Eventi anno 2007
euro 26.872,18
x
1,0019
=
euro 26.923,24
Eventi anno 2008
euro 26.643,46
x
1,0019
=
euro 26.694,08
Eventi anni 2009-2014
euro 26.636,62
x
1,0019
=
euro 26.687,23
2 D.m. 30 giugno 2015, art. 1, comma 2.
3 D.m. 30 giugno 2015.
4 Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
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Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua:
Retribuzione convenzionale
euro 60.057,27
1.2. Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.136,50.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 60.057,27 secondo le seguenti percentuali:
un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
un sesto negli altri casi.
1.3 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a tempo determinato5
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di
euro 42,416
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Lavoratori autonomi
Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:
euro 47,687
5 Decreto legge 2 del 10 gennaio 2006 convertito, con modificazioni, nella legge 81 dell'11 marzo 2006.
6 Legge 54/1982 e circolare Inail 24/1982.
7 Legge 243/1993, art. 14, lettera d).
6
2. Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale8, secondo i seguenti criteri:
2.1 Rendite per inabilità permanente:
settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono9:
Per l'anno 2013 e precedenti
1,0019
Per l’anno 2014 e I semestre 2015
1,0000
settore agricolo
La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati a tempo determinato
Su retribuzione annua convenzionale
euro 24.440,9510
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo
massimo
euro 16.195,20
euro 30.076,80
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982
Su retribuzione annua convenzionale
euro 24.440,95
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993
Su retribuzione annua convenzionale
euro 24.440,95
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993
Su retribuzione minimale del settore industriale
euro 16.195,2011
8 Allegato 5.
9 Testo unico 1124/1965, art. 116, e d. m. 15 ottobre 2004.
10 D.p.r. 448 del 27 aprile 1968.
11 Legge 243/1993, art. 14, lettera d).
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2.2. Integrazione rendita
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2015 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione (18 settembre 2015), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.
2.3. Assegno per assistenza personale continuativa
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 533,2212.
2.4. Assegni continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi13 vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
INABILITÀ (%)
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE AGRICOLO
Da 50 a 59
euro 299,20
euro 374,77
Da 60 a 79
euro 419,78
euro 522,97
Da 80 a 89
euro 779,40
euro 897,83
Da 90 a 100
euro 1.200,76
euro 1.272,67
100 + a.p.c.
euro 1.734,69
euro 1.805,89
2.5. Prestazioni del settore marittimo
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni provvederà la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con l’elaborazione relativa al mese di novembre 2015, secondo i citati limiti minimali e massimali ed in applicazione dei suddetti coefficienti di rivalutazione (1,0019 per l'anno 2013 e precedenti; 1,0000 per l’anno 2014 e primo semestre 2015).
12 Testo unico 1124/1965 artt. 76 e 218, e legge 251/1982.
13 Testo unico 1124/1965 artt. 124 e 235, e legge 780/1975.
8
3. Indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione (escluso settore marittimo)
Le unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:
a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata14;
b) i casi vecchi, già in pagamento fuori procedura, relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti15, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2015, dovranno essere adeguati16 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi17 al 1° luglio 2015;
c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale prestazioni economiche, riguardanti le:
1. liquidazioni particolari (cod. 2-3);
2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2015 per i settori industria, agricoltura e medici radiologi;
3. rendite unificate.
Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2014 va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole18.
In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2015 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per l’organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.
3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore
Con effetto dall'anno 200619 è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari20 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore21.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2015, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate.
14 Allegato 5: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
15 Legge 248/1976.
16 Legge 251/1982, art. 11.
17 Circolare Inail 41/1985.
18 Testo unico 1124/1965, art. 80.
19 Legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778.
20 Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.
21 Decreto legge 115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 168 del 17 agosto 2005.
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3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
3.3 Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite
Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2015.
Le unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2015.
Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.
4. Indirizzi operativi alle sedi compartimentali del settore navigazione ai fini delle riliquidazioni
Le sedi compartimentali dovranno procedere autonomamente per le seguenti riliquidazioni:
• rendite dei beneficiari residenti all’estero, per le quali avranno cura di verificare la correttezza dei dati registrati a sistema;
• rendite cessate successivamente al 1° luglio 2015;
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• assegni una tantum in caso di morte, per gli eventi avvenuti successivamente al 1° luglio 2015;
• assegni per l’assistenza personale continuativa per i mesi da luglio a ottobre 2015;
• casi di integrazione rendita relativi all’anno 2015 e non definiti entro la data in cui si è provveduto ad effettuare la rivalutazione. Il pagamento della prestazione integrativa in caso di riapertura dell’assistenza per la temporanea inabilità da parte di un beneficiario di rendita deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà gli appositi file per il controllo della rivalutazione del rateo del mese di novembre e degli arretrati da rivalutazione da luglio 2015.
Con separata lettera di istruzioni sarà inviata la nuova tempistica delle elaborazioni dei pagamenti del mese di novembre 2015, contenente le date delle operazioni ed elaborazioni finalizzate alla rivalutazione monetaria delle rendite.
Per le azioni di surroga e regresso valgono le indicazioni di cui al paragrafo 3.3. della presente circolare.
Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
Allegati: 5

