Circolare n. 29 del 27/02/2014

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici.

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Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 42 del
20.2.2014, ha reso noto che l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
81, da applicarsi, per l’anno 2014, alle prestazioni di cui all’art. 65, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e all’art. 74 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, è risultato pari all’1,1 per
cento.
Con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni in argomento.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014 è pari,
nella misura intera, a Euro 141,02.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica,
con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli
minori, è pari a Euro 25.384,91.
Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2013, per i procedimenti in
corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2013.
ASSEGNO DI MATERNITA'
A seguito del suddetto incremento ISTAT, l’importo dell’assegno mensile di maternità,
spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014 è pari a Euro 338,21 per cinque mensilità e
quindi a complessivi Euro 1.691,05.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti
da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014, è pari a Euro 35.256,84.
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Le operazioni di riparametrazione dell'I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il
calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui
all'allegato A al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come
modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.
Il Direttore Generale