Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e il
Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015,
il decreto 12 ottobre 2015, il quale definisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione
di percorsi di:
• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e
il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• apprendistato di alta formazione e di ricerca;
• apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Confprofessioni accoglie la notizia con soddisfazione, avendo da sempre considerato
l’apprendistato una formula contrattuale di particolare interesse, poiché in grado di agevolare
realmente la transizione studio-lavoro dei giovani sul modello delle più virtuose esperienze
europee. Il tema è di grande rilevanza, specie se si considera che solo l’avviamento di percorsi di
alternanza scuola-lavoro può risolvere il problema del disallineamento del sistema educativo con le
professionalità richieste dalle imprese, vero vulnus esistente nel mercato del lavoro italiano. D’altra
parte, il settore degli studi professionali, anche in ragione di una normativa contrattuale che
valorizza e facilita l’accesso all’istituto, vanta un numero percentuale di apprendisti superiore agli
altri comparti.
Il testo del Ministero chiarisce inoltre alcuni dubbi riguardanti la regolamentazione e l’attivazione
dell’apprendistato per il praticantato, che rappresenta un valido strumento per preparare i giovani
alla futura attività professionale, garantendo alo stesso tempo adeguate tutele normative ed
economiche.
Requisiti del datore d lavoro
Il decreto, in primo luogo, stabilisce i requisiti che il datore di lavoro deve possedere per poter
ricorrere a tali tipologie contrattuali. In particolare, la parte datoriale deve disporre di adeguati
spazi e idonea strumentazione per consentire lo svolgimento della formazione e garantire la
presenza di uno o più tutor aziendali.
Durata
La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi e non può in ogni caso essere superiore
a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale
(uno se si è in possesso della qualifica nel medesimo ambito);
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
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La durata di tali tipologie di rapporti di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno
qualora: l’apprendista abbia concluso positivamente i percorsi sub a) e sub b), per il
consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche;
l’apprendista non abbia terminato con successo uno dei citati percorsi.
La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione è pari nel massimo alla durata
ordinamentale dei relativi percorsi, mentre quello di ricerca non può superare i 3 anni.
La durata massima dei contratti di apprendistato per il praticantato per l’acceso alle professioni
ordinistiche è definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per
l’ammissione all’esame di Stato (18 mesi).
Formazione
L’organizzazione didattica dei percorsi in apprendistato si articola in periodi di formazione interna
ed esterna.
Gli standard formativi dell’apprendistato sono quelli di seguito indicati:
PERCORSO DI FORMAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO LIMITI FORMAZIONE
ESTERNA
Istruzione e formazione
professionale regionale
Definiti dalle Regioni in
attuazione degli artt. 17 e 18,
d.lgs. n. 226/2005
60% dell’orario
obbligatorio per il primo e
secondo anno, al 50% per
il terzo e quarto anno
Istruzione secondaria superiore d.P.R. n. 87, 88, 89/2010 70% dell’orario
obbligatorio per il
secondo anno, 65% per il
terzo, quarto e quinto
anno
Istruzione degli adulti Decreto 12 marzo 2015 Primo livello: 60%
Secondo livello: 70% per il
primo periodo didattico,
65% per il secondo e
terzo periodo
Specializzazione tecnica
superiore
Definiti dalle Regioni in
attuazione degli artt. 9 e 10,
d.P.C.M. del 15 gennaio 2008
50% dell’orario
ordinamentale
Studi universitari Definiti nell’ambito degli
ordinamenti nazionali e
universitari vigenti
60% del numero di ore
impegnate nelle lezioni
frontali previste
nell’ambito dei crediti
formativi di ciascun
insegnamento
universitario
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Istruzione tecnica superiore Definiti dalle Regioni in
attuazione degli artt. 6-8,
d.P.C.M. del 15 gennaio 2008
60% dell’orario
ordinamentale
Alta formazione regionale Definiti nell’ambito degli
ordinamenti regionali vigenti
60% dell’orario
ordinamentale
La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le
ore di formazione esterna.
Il piano formativo individuale è redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del
datore di lavoro (secondo il modello allegato al decreto) e può essere modificato nel corso del
rapporto.
Per quel che concerne l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche,
gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo
individuale, redatto dal datore di lavoro in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la
contrattazione collettiva nazionale. In tale ipotesi la formazione interna non può essere inferiore al
20% del monte orario annuale contrattualmente previsto, mentre quella esterna non è
obbligatoria.
Diritti e doveri
L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, deve assicurare all’apprendista la
conoscenza degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato; dei
contenuti del protocollo e de piano formativo individuale; delle regole comportamentali afferenti
al doppio “status” di studente e lavoratore.
Tutor
Il datore di lavoro e l’istituzione formativa devono nominare due tutor che svolgono la funzione di
raccordo didattico e organizzativo, affiancando l’apprendista nel percorso di apprendimento e nel
monitoraggio del suo concreto svolgimento.
Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, ha il compito di:
• favorire l’inserimento dell’apprendista nell’impresa;
• assistere l’apprendista nel percorso di formazione interna;
• trasmettere le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative;
• fornire all’istituzione formativa, in collaborazione con il tutor formativo, ogni elemento
atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi;
• compilare, insieme al tutor formativo, alla compilazione del dossier individuale
dell’apprendista (allegato al decreto), che garantisce l’attestazione delle attività svolte e
delle competenze acquisite dall’apprendista.
Certificazione delle competenze
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