DECRETO 2 luglio 2014

Regime  del  trasferimento  della  residenza  fiscale  dei   soggetti esercenti impresa in altro  Stato  dell'Unione  Europea  o  in  Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo in Italia, di cui all'art. 166 del Testo Unico delle imposte sui redditi («exit  tax»). (14A05199) (GU n.156 del 8-7-2014) 

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 2014 

Regime  del  trasferimento  della  residenza  fiscale  dei   soggetti

esercenti impresa in altro  Stato  dell'Unione  Europea  o  in  Stati

aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo in Italia, di cui

all'art. 166 del Testo Unico delle imposte sui redditi («exit  tax»).

(14A05199)

(GU n.156 del 8-7-2014)

 

 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e

successive modificazioni e, in particolare, l'art.  166,  recante  la

disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale;

  Visto  l'art.  91  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,

convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,

recante «Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della

residenza fiscale dei soggetti che  esercitano  imprese  commerciali.

Procedura d'infrazione n. 2010/4141»;

  Visto il comma  2-quater  del  citato  art.  166  che  consente  ai

soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui

redditi, in Stati appartenenti all'Unione  Europea  ovvero  in  Stati

aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  Europeo  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma  1,

del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con i quali l'Italia abbia

stipulato  un  accordo  sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di

riscossione dei crediti tributari, di richiedere la sospensione degli

effetti del realizzo, in alternativa a quanto stabilito  al  comma  1

del predetto art. 166;

  Visto il comma 2-quinquies dello stesso art. 166, che demanda a  un

decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  natura  non

regolamentare l'adozione delle disposizioni di attuazione  del  comma

2-quater, al fine di individuare, tra  l'altro,  le  fattispecie  che

determinano  la   decadenza   della   sospensione,   i   criteri   di

determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento;

  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  31  dicembre  1988,

recante i «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni  materiali

strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e

professioni»;

  Visto il proprio decreto 2 agosto 2013, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 188 del 12 agosto  2013,  recante  «Regime  fiscale  del

trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in  altro

Stato dell'UE o SEE («Exit Tax») in Italia»;

  Considerata l'esigenza di  modificare  la  disciplina  dettata  dal

suddetto decreto 2 agosto 2013 a motivo della evoluzione  comunitaria

in materia;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

 

             Opzione per la sospensione o rateizzazione

 

  1. I soggetti esercenti imprese commerciali  che  trasferiscono  la

residenza, ai sensi dell'art. 166, comma 1,  del  Testo  Unico  delle

Imposte sui Redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  (TUIR),  in  Stati  appartenenti

all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo  Spazio

Economico Europeo inclusi nella lista di cui al  decreto  emanato  ai

sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR con i quali l'Italia abbia

stipulato  un  accordo  sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di

riscossione dei crediti tributari  comparabile  a  quella  assicurata

dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo  2010,  possono

optare, nei termini e alle condizioni di cui al presente decreto, per

la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte

sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente  determinata,  in

base al valore normale dei componenti dell'azienda  o  del  complesso

aziendale, che non siano  confluiti  in  una  stabile  organizzazione

situata nel territorio dello Stato. La predetta  plusvalenza  include

anche il valore dell'avviamento, comprensivo  delle  funzioni  e  dei

rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che  imprese

indipendenti avrebbero riconosciuto per  il  loro  trasferimento.  Le

disposizioni del presente decreto  si  applicano,  altresi',  se  una

stabile  organizzazione  situata  nel  territorio  dello   Stato   e'

trasferita in un altro degli Stati indicati  nel  primo  periodo.  In

caso di sospensione e di rateizzazione,  sono  dovuti  gli  interessi

nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo  9  luglio

1997, n.  241  da  calcolarsi  sull'importo  dell'imposta  sospesa  o

rateizzata.

  2. La sospensione o la rateizzazione di cui al comma 1 non  possono

riguardare:

    a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art.  85  del

TUIR;

    b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2  dell'art.

166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile

organizzazione situata nel territorio dello Stato;

    c) gli altri componenti positivi  e  negativi  che  concorrono  a

formare il reddito dell'ultimo  periodo  d'imposta  di  residenza  in

Italia, ivi compresi quelli relativi a  esercizi  precedenti,  e  non

attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione  o  tassazione  sia

stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR.

  3. Le imposte sui redditi, relative  alla  plusvalenza  di  cui  al

comma 1, sono determinate in via  definitiva  alla  fine  dell'ultimo

periodo d'imposta di residenza in Italia o  di  esistenza  in  Italia

della stabile organizzazione oggetto di  trasferimento,  senza  tener

conto   delle   minusvalenze   e/o   delle   plusvalenze   realizzate

successivamente al trasferimento stesso.

  4.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  non  ancora   utilizzate

compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo  d'imposta

di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2.

L'eccedenza,  unitamente  all'eventuale  perdita  di  tale   periodo,

compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le  eventuali  perdite

ancora residue,  resta  ferma  l'applicazione  dell'art.  166,  comma

2-bis, del TUIR.

  5. Le opzioni di cui al  comma  1  non  possono  essere  esercitate

distintamente con riferimento a ciascuno degli elementi ivi indicati.

La plusvalenza complessiva di cui al medesimo comma 1 e'  riferita  a

ciascun cespite trasferito in base  al  rapporto  tra  il  rispettivo

maggior valore e la sommatoria di tutti maggiori valori trasferiti.

  6. Le imposte sui redditi oggetto di sospensione  sono  versate  al

verificarsi del primo dei seguenti eventi:

    a)  per  i  beni  e  i  diritti  ammortizzabili,  inclusi  quelli

immateriali  e  l'avviamento,  con   riferimento   all'esercizio   di

maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero  state

ammesse  in  deduzione  ai  fini  dell'ordinaria  determinazione  del

reddito  d'impresa,  indipendentemente  dalla  imputazione  al  conto

economico. Per gli strumenti finanziari, anche derivati,  diversi  da

quelli di cui alla lettera b), il  maggior  valore  e'  suddiviso  in

quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi;

    b) per le partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle

azioni, diversi da quelle dell'art. 85 del  TUIR,  nell'esercizio  di

distribuzione degli utili o delle riserve di capitale;

    c) per ciascuno dei predetti elementi e per  gli  altri  elementi

patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento,  nell'esercizio

in cui si considerano realizzati  ai  sensi  delle  disposizioni  del

TUIR.

  Si considera in ogni caso evento realizzativo ai sensi del presente

comma, il decorso  di  dieci  anni  dalla  fine  dell'ultimo  periodo

d'imposta di residenza in Italia.

  7. Le imposte sui redditi oggetto di rateizzazione sono versate  in

6 rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione comporta  il

venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.

  8. Costituiscono ipotesi di decadenza  dalla  sospensione  o  dalla

rateizzazione di cui ai commi  6  e  7,  e  pertanto,  comportano  il

versamento dell'imposta residua entro  il  termine  previsto  per  il

successivo versamento:

    a) la fusione, la scissione o il  conferimento  dell'azienda  che

comportano il trasferimento dei componenti di cui al comma 1 ad altro

soggetto residente in uno Stato diverso da quelli ivi citati;

    b) l'apertura di una procedura di insolvenza, di  liquidazione  o

l'estinzione dei soggetti di cui al comma 1;

    c) il trasferimento della residenza in Stati o territori  diversi

da quelli di cui al comma 1;

    d) la cessione delle quote da parte dei soci  delle  societa'  di

cui all'art. 5 del TUIR.

  9. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle

entrate sono individuate le modalita' di esercizio  dell'opzione,  di

prestazione  delle  garanzie  ai  fini   del   riconoscimento   della

sospensione, del versamento rateale  e  del  rilascio  delle  stesse,

nonche' le modalita' di monitoraggio  annuale  delle  plusvalenze  in

sospensione, mediante la dichiarazione dei  redditi  e/o  un'apposita

comunicazione.   I   medesimi   provvedimenti   possono,    altresi',

individuare cause di decadenza della sospensione  connesse  al  venir

meno delle  garanzie  o  alla  mancata  presentazione  delle  stesse,

nonche' la  disciplina  applicabile  ai  trasferimenti  di  residenza

effettuati  antecedentemente  alla   pubblicazione   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

                               Art. 2

 

 

                   Applicazione delle Convenzioni

 

  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 166  del  TUIR,  nell'ambito

del presente decreto il trasferimento della residenza e'  determinato

tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione  sui

redditi vigenti tra l'Italia  e  gli  Stati  appartenenti  all'Unione

Europea ovvero aderenti all'Accordo sullo  Spazio  Economico  Europeo

nonche' di quelle tra  i  predetti  Paesi  e  gli  Stati  terzi,  ove

vigenti.

                               Art. 3

 

 

                              Efficacia

 

  1. Il presente decreto si applica  ai  trasferimenti  di  residenza

effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente a  quello

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

  2. Per i  trasferimenti  effettuati  antecedentemente,  valgono  le

seguenti disposizioni:

    a) in caso di opzione per la rateizzazione, effettuata  ai  sensi

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  2  agosto

2013, l'ammontare dell'imposta che  residua  all'inizio  del  periodo

d'imposta successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  suddiviso  in  sei  rate

annuali;

    b) in caso di opzione per la sospensione, effettuata ai sensi del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2013,

l'imposta e' versata secondo le modalita' di cui al  precedente  art.

1, comma 6, a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello

della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica

italiana del presente decreto;

    c)  per  i  soggetti  che  hanno  effettuato  l'opzione  per   la

sospensione o la rateizzazione dell'imposta  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2

agosto 2013, l'ammontare  dell'imposta  che  residua  all'inizio  del

periodo d'imposta  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto  e'

assoggettato,  a  scelta  del  contribuente,  ad  una  delle  opzioni

previste dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del presente decreto.

  3. Ai fini del comma 2, per periodo d'imposta si intende quello che

i soggetti di cui precedente art. 1,  comma  1,  avrebbero  avuto  se

ancora residenti nel territorio dello Stato.

  Dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana del presente decreto, cessa di avere  efficacia  il  decreto

del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2  agosto  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  188

del 12 agosto 2013.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 2 luglio 2014

 

                                                  Il Ministro: Padoan