Messaggio 16 settembre 2014, n. 7044
Lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 14974/2014-contratti a tempo determinato-limitazioni numeriche
"diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno", ai fini dell’individuazione dei limiti numerici prescritti per la stipula dei contratti a tempo determinato.
Sul punto, pertanto, è intervenuto il Ministero ribadendo quanto già affermato in seno alla circolare n. 18/2014, con la quale aveva fornito, a suo tempo, indicazioni operative per l’applicazione di alcune delle disposizioni di cui al D.L. n. 34/2014 (conv., con modificazioni, dalla L. n. 78/2014).
Nello specifico, pertanto, il Ministero ha statuito l’applicabilità anche nel settore edile del criterio di computo dei contratti a tempo indeterminato previsto nella predetta circolare non essendoci riscontro di una diversa disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie, facendo salvi nel contempo gli eventuali successivi interventi delle parti sociali.
Ne deriva che, allo stato dei fatti, il datore di lavoro edile, nel caso in cui abbia iniziato la propria attività durante l’anno, dovrà provvedere parimenti a verificare quanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultino in forza alla data di assunzione del primo lavoratore a termine, ai fini della determinazione del sia pur diverso limite numerico dei contratti a tempo determinato previsto dal CCNL di riferimento (costituito dal 25% dei predetti rapporti di lavoro a tempo indeterminato a fronte del 20%, fatte salve le esclusioni dal computo dei contratti a termine previste dall’art. 10, comma 7, lett. a), del D. Lgs. n. 368/2001 o dall’art. 28, comma 3, del D. L. n. 179/2012, conv. da L. n. 221/2012).
Tutto ciò, fermo restando l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.

