Parere 27 ottobre 2014, n. 188379

Parere 27 ottobre 2014, n. 188379 Con nota prot. n. 399/A del 16 ottobre u.s., codesta Commissione provinciale per l’artigianato ha formulato alla scrivente Amministrazione un quesito inerente l’accertamento dei requisiti professionali necessari ai fini dell’accesso all’esercizio dell’attività di acconciatore.

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parere 27 ottobre 2014, n. 188379

Con nota prot. n. 399/A del 16 ottobre u.s., codesta Commissione provinciale per l’artigianato ha formulato alla scrivente Amministrazione un quesito inerente l’accertamento dei requisiti professionali necessari ai fini dell’accesso all’esercizio dell’attività di acconciatore.

Nel dettaglio, la questione attiene ad una domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane di una ditta individuale esercente l’attività di acconciatore. Codesta Commissione evidenzia che, nella dichiarazione autocertificativa allegata alla domanda, resa dal soggetto richiedente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, commi 16 e seguenti della legge della Regione Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, si dichiara il possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini), nonché il completamento di un regolare corso di apprendistato, tra il 2004 ed il 2008, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato), e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

La nota trasmessa da Codesta Commissione prosegue rappresentando che il soggetto interessato non ha mai ottenuto il riconoscimento del predetto requisito professionale da parte della Commissione provinciale per l’artigianato, e segnalando che il Comune, richiesto dalla Commissione di procedere all’accertamento della sussistenza del requisito dichiarato, ha risposto affermativamente, comunicando che la dichiarazione autocertificativa debba ritenersi efficace, salva l’emissione di eventuali provvedimenti interdittivi.

Così brevemente riassunta in premessa la fattispecie sottoposta all’esame di questo Ufficio, si rappresenta quanto di seguito.

Come noto, con la già richiamata legge 14 febbraio 1963, n. 161, più volte successivamente modificata, si introduceva la disciplina delle attività commerciali dei barbieri, parrucchieri ed affini. In particolare, l’articolo 2 della legge prevedeva che l’esercizio di tali attività fosse subordinato al rilascio da parte dei Comuni di una apposita autorizzazione, previo accertamento dei requisiti previsti dalla norma.

La lettera c) del secondo comma dell’articolo 2 disciplinava i requisiti di qualificazione professionale che dovevano essere posseduti dal richiedente l’autorizzazione, oppure dal titolare o dal direttore dell’azienda. In essa si stabiliva, tra l’altro, che «la qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate».

L’ottenimento della qualificazione professionale, al termine del periodo di apprendistato, era disciplinato dall’articolo 18 della legge 25/1955, il quale disponeva che «al termine dell’addestramento pratico e dell’insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all’esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell’apprendistato. In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro». L’accertamento del requisito era demandato, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 161/1963, alla Commissione provinciale per l’artigianato.

La disciplina dell’attività artigianale in parola è stata successivamente integralmente riformata ad opera della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore).

Essa, unificando sotto la denominazione di «attività di acconciatore» le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna di cui alla legge 161/1963, ha introdotto nuove modalità per l’accesso al suo esercizio. Da un lato, l’articolo 2, comma 2, prevede il suo assoggettamento alla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Dall’altro, si individuano all’articolo 3 nuovi criteri per il conseguimento della necessaria abilitazione professionale.

La legge attribuisce quindi alle regioni il compito di disciplinare l’attività professionale di acconciatore, in conformità ai principi fondamentali ed alle disposizioni da essa stabiliti, e quello di definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami previsti dai nuovi percorsi di conseguimento dell’abilitazione professionale. Conseguentemente, la novella reca disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria tra la vigenza delle precedenti disposizioni e l’entrata in vigore delle nuove. In particolare, con specifico riferimento ai profili inerenti il quesito posto, il secondo comma dell’articolo 6 stabilisce che «i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3». L’articolo 7 individua, invece, il termine di applicazione della legislazione previgente, disponendo che la legge 161/1963, come modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, continua ad avere applicazione «fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati» dalla nuova disciplina, in quanto compatibile con essa.

I contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami previsti dai nuovi percorsi di conseguimento dell’abilitazione professionale sono stati definiti con l’Accordo n. 65 del 29 marzo 2007, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Regione Sardegnaha recepito i contenuti dell’Accordo con la deliberazione n. 1/8, adottata dalla Giunta Regionale in data 9 gennaio 2009.

Da ultimo, il legislatore nazionale è ulteriormente intervenuto sulla materia con il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno), il cui articolo 15, oltre a sostituire alla dichiarazione di inizio attività, prevista dalla precedente formulazione della norma, l’attuale segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della già citata legge 241/1990, dispone al secondo comma l’abrogazione degli «articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161».

Si ritiene, dunque, di dover rispondere nei seguenti termini al quesito sottoposto alla scrivente Amministrazione.

L’avvio dell’attività di acconciatore, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 174/2005 e dal decreto legislativo 147/2012, è soggetto alla sola segnalazione certificata di inizio attività. Nella vigente disciplina sono venuti meno i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l’artigianato, mentre la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA è ora trasferita ai Comuni, in attuazione del primo comma dell’articolo 118 della Costituzione. Si richiama, al riguardo, quanto questa Direzione ha già espresso nella propria circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012, laddove si evidenziava che «deve ritenersi quindi ormai chiarito che le imprese possano avviare le attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dell’artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente all’eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana».

Conformemente al menzionato articolo 7 della legge 174/2005, ai fini dell’accesso all’esercizio dell’attività di acconciatore devono inoltre ritenersi vigenti, fino alla data di entrata in vigore della deliberazione regionale di recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, i requisiti professionali previsti dalla disciplina ante-riforma, di cui alla legge 161/1963.

Nel caso di specie, la richiedente dichiara di aver conseguito nel 2008 la qualifica professionale di parrucchiera, ed il Comune, cui come detto è demandata la verifica della sussistenza del requisito professionale dichiarato, afferma di dover ritenere efficace la dichiarazione autocertificativa presentata, salva l’emissione di eventuali provvedimenti interdittivi.

Dalla documentazione trasmessa si evince che il soggetto richiedente ha asserito di aver svolto un periodo di apprendistato complessivamente pari, ai sensi dell’articolo 8 della legge 25/1955, a tre anni. Atteso che a decorrere dalla data del 1° agosto 2000 i contratti collettivi nazionali di categoria ritengono utile, ai fini del conseguimento della qualifica professionale, un periodo di apprendistato della durata di cinque anni, mentre prevedono una riduzione di sei mesi, a complessivi quattro anni e sei mesi, per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l’attività, il periodo di apprendistato dichiarato dalla richiedente appare insufficiente al conseguimento della qualifica professionale.

Negli atti inviati a corredo della richiesta di parere è, tuttavia, anche presente una dichiarazione del Centro dei servizi per il lavoro di Nuoro (prot. n. 6113 del 2 febbraio 2009), nel quale si certificano i periodi di lavoro dichiarati dalla richiedente, e si dichiara il conseguimento della qualifica di parrucchiera in base alla dichiarazione resa dalla Ditta presso la quale la richiedente ha prestato la propria opera.

L’articolo 2, quarto comma, della legge 161/63 consentirebbe effettivamente l’acquisizione della qualifica professionale a seguito della prestazione di «un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente». Non sembra però ricorrere l’ipotesi di cui alla norma, giacché la certificazione resa dal CSL di Nuoro fa esplicito riferimento ad un inquadramento della richiedente sotto la qualifica di apprendista parrucchiera.

In base agli elementi desumibili dagli atti pervenuti a questo Ufficio, che non consentono tuttavia una esaustiva disamina del caso concreto su cui è richiesto il parere, sembra perciò doversi affermare la carenza dei requisiti di legge in capo al soggetto richiedente. Si invitano conseguentemente le Amministrazioni competenti in indirizzo ad un approfondimento volto all’accertamento dei requisiti professionali dichiarati dal soggetto richiedente, alla luce di quanto dichiarato nella DUAAP e delle disposizioni dettate dalla sopra richiamata normativa in materia.

In conclusione, ed a solo titolo di opportuno completamento dell’esame della fattispecie, si richiama la disciplina della DUAAP (di cui alla citata legge regionale 3/2008) e della SCIA (di cui alla legge 241/1990), che consente all’Amministrazione competente, previo accertamento della carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, unicamente l’adozione di motivati provvedimenti di divieto della prosecuzione dell’attività (e correlativamente di rimozione degli eventuali effetti dannosi che ne siano derivati), salva l’eventuale conformazione dell’attività alla normativa vigente nel termine all’uopo assegnato, nonché fatto naturalmente salvo il potere della stessa Amministrazione di assumere, ricorrendone i presupposti, successive determinazioni in via di autotutela.