MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 19 gennaio 2015, n. 6064
Aggiornamento notizie start - up innovative ex art. 25, commi 15 e 16 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.
Con nota PEC del 5 novembre 2014 codesta CCIAA ha richiesto un parere allo scrivente Ministero in materia di sanzioni applicabili alle società start-up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dal comma 15 dell’articolo 25 del DL 179/2012.
La disposizione richiamata da codesta Camera, impone, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, di confermare le informazioni, rispettivamente previste ai commi 2 e 5 per le start-up e gli incubatori certificati, identificative della fattispecie e necessarie alla iscrizione della stessa in sezione speciale.
Precisa codesta Camera che il comma 16, del ridetto articolo, disciplina la fattispecie della omessa presentazione, tacendo integralmente sull’ipotesi del ritardato adempimento che, al contrario, è dato riscontrarsi frequentemente nella prassi.
Lo scrivente ebbe modo, con la nota prot. 147530 del 22 agosto 2014, diretta alla Camera di Reggio Emilia, di rilevare che, con riferimento all’ipotesi di cui al precedente comma 14 (anch’essa di conferma dei requisiti di cui ai commi 12 e 13), che "detta conferma, non deve essere intesa in senso tradizionale, secondo cioè i crismi abituali della pubblicità nel registro delle imprese, ma in senso dinamico. Al contrario la pubblicità di cui si tratta esula dalla ordinaria pubblicità registro delle imprese o REA, il cui ritardato o omesso adempimento rappresenta presupposto per l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 o di cui alla legge 630 del 1981. Ne consegue, quindi, l’inapplicabilità del regime ordinario sanzionatorio, che nell’ipotesi richiamata dal quesito nei punti 1 e 2, potrebbe essere la fattispecie di cui all’art. 2630 Codice civile.
...Piuttosto il mancato adempimento della disposizione prevista dalla norma, conduce, ovviamente ad una perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa".
Con la circolare 3672/C del 29 agosto 2014, ai fini della semplificazione delle procedure inerenti le attività di conferma dei requisiti, lo scrivente aveva rilevato la sovrapposizione degli adempimenti previsti dai commi 14 e 15 non solo sotto il profilo meramente cronologico.
Si conviene con l’interpretazione di codesta Camera nel senso di non far discendere dal ritardato adempimento l’automatica cancellazione della start-up (o incubatore) dalla sezione speciale.
Tuttavia è necessaria una delimitazione. Diverso è il caso in cui il soggetto proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione, da quello in cui sia l’ufficio stesso ad accertare il ritardo. In questo secondo caso di è in presenza di un’ipotesi di omissione sanzionata dal comma 16, secondo capoverso, con la cancellazione.
Nella prima fattispecie si è di fronte ad un’ipotesi di "ravvedimento operoso", che deve essere ricevuto dall’ufficio e segnalato al Ministero. In questo caso però, le considerazioni svolte nel prefato parere alla Camera di Reggio Emilia, in materia di funzione atipica della pubblicità, vengono meno, in quanto il riferimento del comma 15, oggetto del quesito di codesta Camera è ai commi 12 e 13 dell’art. 25, i quali garantiscono la sussistenza dei requisiti quali-quantitativi posti dal legislatore come condicio sine qua non per l’ottenimento della qualifica di start-up (o incubatore). Il mantenimento di detti requisiti permette la conservazione dell’iscrizione in sezione speciale, che assume una valenza quasi costitutiva. Ne consegue che il tardivo adempimento è sanzionato ordinariamente a norma dell’art. 2630 Codice civile.
Con riferimento all’altra questione sollevata da codesta Camera in materia di procedimento di cancellazione dalla sezione del registro delle imprese della start-up che abbia perduto i requisiti, il richiamo operato dal comma 16 ultimo capoverso, al DPR 247 del 2004, in materia di cancellazione di imprese e società personali inattive deve essere considerato meramente quoad essentiam. La norma richiamata fa riferimento a società di persone e imprese individuali chiaramente escluse dal novero delle società start-up, e presuppone un numerus clausus di fattispecie tipiche e non interpretabili estensivamente, incoerenti con la disciplina recata dall’art. 25.
Si deve pertanto ritenere che la volontà del legislatore debba essere intesa indirizzata nel senso di garantire la possibilità all’impresa (start-up o incubatore) di controdedurre, investendo il giudice del registro, il quale è chiamato ad ordinare la cancellazione dalla sezione speciale.
Si può quindi delineare un procedimento in cui l’ufficio rilevata la causa originante la cancellazione, informi tramite PEC la start-up (o incubatore) dell’avvio del procedimento, con le dovute motivazioni, consentendo entro un termine non superiore a dieci giorni di controdedurre.
L’esito procedimentale, completo delle eventuali controdeduzioni, ove presenti, sarà trasmesso al giudice del registro che valuterà se ordinare la cancellazione.
È solo il caso di ricordare che la cancellazione dalla sezione speciale non influisce in alcun modo sulla iscrizione in sezione ordinaria.
Infine con riferimento all’ultima questione posta, deve ritenersi indiscutibile, dall’analisi teleologica della disposizione, che è assolutamente ammissibile, e ricevibile da parte dell’ufficio, la domanda volontaria di cancellazione dalla sezione speciale, da parte della società. Il comma 16 è vero che non prevede espressamente tale ipotesi, ma esclusivamente perché il legislatore individua le ipotesi patologiche che richiedono l’intervento d’ufficio, che nel sistema della pubblicità legale delle società appare in ogni caso eccezionale rispetto agli adempimenti su istanza di parte.
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MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 19 gennaio 2015, n. 6062
Start-up innovativa
Con nota mail del 1 dicembre 2014 la S.V., in nome della società ....... s.r.l. ha richiesto un parere allo scrivente Ministero in materia di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up.
In particolare ha richiesto "La nostra società è stata costituita da meno di 48 mesi (novembre 2011) ed è già iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese dal 17/11/2011.
Avendo conseguito, ad oggi, i requisiti previsti per le start-up innovative, le richiediamo se la società può procedere alla iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, in qualità di start-up innovativa".
Come opportunamente indicato, codesta società è già stata iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese, cui tutte le società (ex art. 2200 Codice civile) devono essere iscritte.
L’iscrizione, che si presume, in assenza di indicazioni da parte di codesta Società, essere avvenuta contestualmente (nei tempi tecnici) alla costituzione, avvenuta nell’ambito del quadriennio garantisce alla società, esistendo i requisiti quali-quantitativi previsti all’art. 2, di chiedere l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese quale start-up.
È solo il caso di precisare che la costituzione della società nell’anno 2011, consente alla ,medesima di usufruire dello speciale regime previsto dall’art. 25 del DL 179 del 2012 in misura complementare alla durata massima dei quarantotto mesi, secondo lo schema "a scorrimento" individuato dal comma 3 dell’articolo 25. Si precisa a tal uopo che questo Ministero, ha avuto più volte modo di sottolineare ed evidenziare anche nella guida operativa, che il dies a quo, e cioè il termine da cui decorre il computo dei quattro anni è quello della data di costituzione della società stessa.
Si ricorda che con le modifiche apportate dal DL 76 del 2013, sono venuti meno i limiti temporali al deposito della dichiarazione di possesso dei requisiti.
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MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 19 gennaio 2015, n. 6057
Start -up. Conferimento di impresa individuale in s.r.l. unipersonale
Con nota mail del 24 ottobre 2014 codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda », in quanto trattasi di s.r.l. unipersonale nella quale, come si evince dall’atto costitutivo, la liberazione dell’obbligo di conferimento da parte del socio unico avviene tramite trasferimento dell’azienda già corrente sotto l’impresa individuale del titolare della stessa, oggi socio unico della s.r.l..
La Camera richiama i due pareri emanati dal Ministero, rispettivamente alla CCIAA di Rimini dell’8 ottobre 2013, col quale affermò che nella fattispecie in esame si contempla una forma atipica di trasformazione eterogenea che, si ritenne che potesse consentire al soggetto "di accedere al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012, volendo questi precisare a margine della domanda l’iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di certificazione" ed ala CCIAA di Padova del 22 agosto 2014, col quale si affermava che nel caso di specie "l’impresa conferenda, è avviata dal 21 maggio del 2010, risultando peraltro decorsi i quarantotto mesi indicati dalla norma".
Tanto premesso la CCIAA pone un triplice quesito e cioè se "debba ritenersi sempre accoglibile la costituzione di start-up conseguente ad un trasferimento d'azienda facente capo ad un'impresa individuale, a prescindere dalla natura dei beni conferiti, ricomprendano essi o meno una privativa industriale;
se, preso atto della risposta resa alla C.C.I.A.A. di Padova, secondo cui, per l'ammissione alla sezione l'impresa individuale che conferisce l'azienda non deve esistere da più di 48 mesi, si debba conteggiare il tempo di esistenza di tale impresa individuale anche per calcolare il tempo residuo di permanenza nella sezione per la società start-up;
se, in caso di risposta positiva ai precedenti due quesiti, sia configurabile analoga fattispecie solo quando, a seguito di trasferimento di azienda, sia costituita in forma di start-up una società unipersonale. dovendosi invece escludere la possibilità di costituzione di società con pluralità di soci, anche alla luce del recente orientamento dottrinale che ritiene non ammissibile una forma di trasformazione "atipica" da impresa individuale in società di capitali"
La trasformazione atipica di impresa individuale in società di capitali, non è contemplata dal Codice civile, che pura ha ampiamente disciplinato con la riforma, ampliandone il novero, le ipotesi di trasformazione omogenea ed eterogenea.
Ciò potrebbe apparire un indice chiaro della volontà contraria del legislatore, come ben evidenziato nella terza domanda da codesta Camera.
Nel primo parere richiamato, quello a Rimini, si era tuttavia fissato un elemento ricostruttivo e cioè che la società "non ha in sostanza potuto garantire una continuità di effetti attivi e passivi tra soggetti giuridici autonomi, assicurata nel nostro ordinamento positivo dall’istituto della trasformazione. È solo il caso di evidenziare che la trasformazione (a differenza della scissione, fusione e cessione d’azienda - o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del D.L. 179. [...] Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società, per le ragioni anzi esaminate. [...]. Da tutto quanto precede, e nel limite delle condizioni sopra esposte, si ritiene che possa consentirsi al soggetto di cui trattasi di accedere al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012, volendo questi precisare a margine della domanda l’iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di certificazione".
In sostanza, ben lungi dal risolvere una questione civilistica, nella fattispecie oggetto del parere di Rimini, si era tentato di colmare, ricorrendo ad un’interpretazione teleologica, una lacuna legislativa, che avrebbe potuto condurre verso una lettura sperequativa della norma.
La volontà del legislatore, contenuta nell’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, ( «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda » ), è chiaramente indirizzata ad evitare strumentali utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle start-up, sulla base di esperienze già avviate che non potrebbero godere del regime speciale dettato dall’articolo 25.
L’esclusione della trasformazione dal novero delle ipotesi "vietate" di cui alla prefata lettera g), che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 1 del 2012, non possono essere lette in senso estensivo, significa chiaramente che il legislatore non ritiene ostativa la continuazione dell’attività (innovativa ad alto contenuto tecnologico) tramite un’ipotesi di continuazione, mutato il tipo sociale.
C’è infine da precisare che la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Arezzo - G.R. - 6 giugno 2013) ha ordinato l’iscrizione della trasformazione eterogenea di impresa individuale in società di capitali.
Premesso quanto precede, specie negli ultimi tre capoversi, si ritiene conclusivamente che, il conferimento dell’intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società uni personale, di cui il conferente (già titolare dell’impresa individuale) sia unico socio, contempli, per le finalità di cui all’art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, un’ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente della causa ostativa « non è stata costituita ... a seguito di cessione di azienda » di cui alla lettera g) predetta. Ovviamente tale attività non deve essere stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi, secondo quanto osservato nel richiamato parere alla CCIAA di Padova e nel parere alla CCIAA di Rimini del 12 agosto 2014, intendendosi per tali, tanto la parte esercitata pretrasformazione, quanto quella successiva alla trasformazione stessa. È evidente che se così non fosse, verrebbe meno il criterio della continuazione dell’attività, che supporta tale ricostruzione.
La prima domanda appare ovviamente assorbita nella risposta, ove si fa riferimento all’azienda esercente attività innovativa ad alto valore tecnologico.

