Direzione Centrale Pensioni
Roma, 27/01/2015
Circolare n. 13
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Art 11 comma 13 della
Legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. “Disposizioni urgenti per la
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali
e del turismo” e successive modificazioni ed integrazioni.
SOMMARIO: Chiarimenti.
PREMESSA
Il comma 1 dell’art. 11 della legge n. 112/2013 prevede che, al fine di fare fronte allo stato di
grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività
delle fondazioni lirico-sinfoniche, le Fondazioni che sono nelle condizioni di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed
esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria
nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 112 del 2013, al
commissario straordinario, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio
strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri
strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i
tre successivi esercizi finanziari.
Tra i contenuti inderogabili del piano, alla lettera c) si prevede la riduzione della dotazione
organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere
al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico.
Anche a tal fine, il successivo comma 13 dell’art.11 della legge cit. - così come da ultimo
modificatodall’art 5 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 “Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”
convertito con legge n. 106 del 29 luglio 2014- stabilisce che, per il personale eventualmente
risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche, si applica
l’art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di
liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato.
La presente circolare, quindi, reca le istruzioni relative ai requisiti applicativi dell'articolo 2,
comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”. (allegato 1).
1. Destinatari dei pensionamenti in deroga
Preso atto del contenuto testuale della normativa in oggetto, i pensionamenti di cui al comma
13 dell’art 11 della legge cit. riguardano esclusivamente il personale interessato ai processi di
riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per
cento di quella in essere al 31 dicembre 2012.
2. Ambito temporale di vigenza
La disciplina dettata dall’art 2 comma 11 lett. a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’applicazione del
regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma
operata con l’art 24 del decreto legge n 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge
n 214 del 2011.
L’ultrattività della previgente disciplina è estesa fino al 31.12.2016 nei limiti in cui la
decorrenza del trattamento pensionistico avvenga entro tali termini.
Si specifica, conseguentemente, che la decorrenza del trattamento pensionistico, sia esso di
vecchiaia o di anzianità con conseguimento della c.d. “quota” o con il requisito dei 40 anni di
anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica, deve compiersi entro il
31.12.2016 tenuto conto della finestra mobile di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010 n.78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 e degli ulteriori posticipi stabiliti dall’art.
18 comma 22 ter del D.L. n 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011. (messaggio
n.16032/2011).
Ne deriva, che il pensionamento non potrà aver luogo in presenza di situazioni in cui il
lavoratore matura i requisiti per l’accesso al trattamento ma non la decorrenza dello stesso
entro il 31 dicembre 2016.
3. Requisiti di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico.
Si specifica che ai lavoratori interessati dalle disposizioni del citato art. 2, comma 11, lett. a),
del predetto d.l. n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012, si applicano, a decorrere
dal 1 gennaio 2013, ai fini dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, gli
adeguamenti alla speranza di vita determinati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 6 dicembre 2011 (G.u. 13 dicembre 2011, n. 289).
Gli aumenti per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al
requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione di anzianità, posto che
l'adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall'art. 24, comma 12, del predetto d.l.
n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima
dell'entrata in vigore dello stesso decreto legge.
Trovano applicazione, tuttavia, gli ulteriori posticipi stabiliti dall’art. 18 comma 22 ter del d.l. n
98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011.
Per i soggetti che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo la previgente
normativa, ad un’età inferiore a 62 anni, conseguentemente, non si applicano le riduzioni
previste dal comma 10 dell’art. 24 della legge n 214 del 2011.
4 Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Ai sensi del citato art. 2 comma 11, lett. a), del predetto d.l. n. 95 del 2012 convertito in legge
n. 135 del 2012 si applica, senza necessità di motivazione, il comma 11 dell’art 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Conseguentemente le Fondazioni lirico-sinfoniche, ricorrendo i presupposti precedentemente
indicati, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto
individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando
quanto previsto dalla disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici.
5. Certificazione del diritto a pensione.
Nel caso in cui la Fondazione lirico sinfonica ritenga di dovere ricorrere alle misure previste dal
citato art 2 comma 11 lett.a) del d.l. n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012 e
s.m.i., ricorrendone tutte le condizioni richieste dalla legge, dovrà effettuare una ricognizione
delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi applicati prima dell’entrata in vigore del d.l. n 201 del 2011 convertito in legge n.
214 del 2011 e s.m.i., o che li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza
del trattamento medesimo entro il 31/12/2016.
Rispetto a tali posizioni, la Fondazione lirico sinfonica, munita di delega del lavoratore, dovrà
chiedere all’INPS la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza.
Solo dopo aver acquisito la certificazione da parte dell’ente previdenziale, la fondazione lirico
sinfonica potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione del rapporto di lavoro,
tenuto conto del regime delle decorrenze, nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti
richiesti.
L’istituto si impegna, altresì, a rilasciare le certificazioni entra trenta giorni dall’invio degli
elenchi del personale interessato al “prepensionamento”.
Si specifica che, competente a rendere la certificazione del diritto a pensione e della relativa
decorrenza, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, è il Polo
specialistico Previdenza Pals – Area Metropolitana di Roma -.
Per i lavoratori delle Fondazioni lirico sinfoniche iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
– Inps- competente a rendere la certificazione del diritto a pensione e della relativa
decorrenza, è la sede di residenza dell’iscritto.
6. Art 16 del d.p.R n. 1420 del 1971 e determinazione della competenza.
Nel caso in cui i lavoratori interessati dall’applicazione della normativa in oggetto siano titolari
sia di posizione assicurativa presso la Gestione lavoratori spettacolo, sia di altra contribuzione
presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto, trova applicazione l’art 16 del d.p.r.
n. 1420 del 1971 che prevede la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione
accreditata presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento
previdenziale.
La competenza alla liquidazione della prestazione è attribuita alla Gestione presso la quale
l'assicurato può far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista
per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuna gestione.
La competenza sarà quindi attribuita alla gestione Ex-Enpals quando la contribuzione ivi
versata ed accreditata sia uguale o prevalente rispetto a quella versata ed accreditata al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
La competenza alla liquidazione della prestazione è, comunque, attribuita alla gestione ex-
Enpals qualora l’assicurato possa far valere, con la sola contribuzione ex-Enpals, i requisiti per
il diritto alla prestazione richiesta per i lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo lavoratori
dello spettacolo.
Il Direttore Generale
Nori
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 135
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
Art 2
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da
posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata
del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al
complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo
la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di
finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e
fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le
unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste
dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché' del
regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica,
senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione
del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla
presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011il trattamento di fine rapporto
medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello
stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il
trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe
maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo
24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.

