Direzione generale
Direzione centrale prestazioni economiche
Sovrintendenza sanitaria centrale
Avvocatura generale
Circolare n. 32
Roma, 24 febbraio 2015
Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali
Oggetto
Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n.46. Esposizione a rischio
patogeno protratto anche oltre il quindicennio dalla data della denuncia.
Aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia a seguito di
tecnopatia riconosciuta senza postumi indennizzabili in rendita.
Quadro normativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”. Articoli 80, 83, 131, 132, 137.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38: “Disposizioni in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”.
Articolo 13.
Circolare n. 57 del 4 agosto 2000: “Decreto legislativo n. 38/2000. Art.
13. Danno biologico".
Lettera Direzione centrale prestazioni - Sovrintendenza medica
generale prot. 1235 bis del 18 settembre 2003: “Nuovo flusso
procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia professionale.”
Sentenza Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n.46;
Circolare n. 5 del 21 gennaio 2014. “Sentenza della Corte
costituzionale 12 febbraio 2010, n.46. Articolo 137 D.P.R. n. 1124 del 30
giugno 1965. Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio: nuova
denuncia di malattia professionale”.
PREMESSA
Con circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, sulla base della sentenza della Corte
costituzionale n. 46 del 12 febbraio 20101, è stato stabilito che “[…] in tutte
le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l’aggravamento
della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi
dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno […]” debba essere applicato il
combinato disposto degli artt. 80 e 131 D.P.R. 1124/1965.
Come noto, la suddetta circolare fa esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la
protrazione dell’esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già
titolare di rendita e non prende in considerazione le ipotesi in cui la suddetta
protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi
indennizzabili ovvero indennizzato in capitale ai sensi dell’art. 13 d.lgs.
38/2000.
Ciò, in quanto l’Istituto, in una prima fase si è attenuto alla sentenza della
Corte costituzionale chiamata ad esprimersi in fattispecie di protrazione
dell’esposizione a rischio morbigeno, causa di aggravamento verificatosi
successivamente alla scadenza del termine revisionale, dopo la costituzione
della rendita.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per la trattazione delle
domande di aggravamento - presentate da tecnopatici dichiarati guariti
senza postumi indennizzabili ovvero indennizzati in capitale ai sensi
dell’art.13 d.lgs.38/2000 - conseguente alla protrazione della esposizione al
medesimo rischio morbigeno dopo la data della denuncia.
Con l’occasione si precisa che in tali fattispecie, nonché in quelle previste
dalla circolare n. 5/2014, la nuova denuncia di malattia professionale può
essere presentata anche nell’ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione al
medesimo rischio morbigeno avvenga in azienda diversa da quella in cui è
stata contratta la tecnopatia.
DENUNCIA DI NUOVA MALATTIA IN IPOTESI DI TECNOPATICO NON TITOLARE DI
RENDITA
Come noto, il legislatore del 2000, dopo aver definito il danno biologico come
“la lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale,
della persona” ha stabilito2 che la menomazione conseguente a quella lesione
viene indennizzata con una prestazione economica che sostituisce la rendita
per inabilità permanente di cui all’art.66, n.2, D.P.R. 1124/1965.
Ciò posto, occorre considerare anche l’ipotesi di domanda di aggravamento
di malattia professionale anche nei casi in cui, pur non essendovi stata la
costituzione di una rendita, la protrazione dell’esposizione a rischio
1 Con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 132 e 137 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131
2 Cfr art.13, comma 2, d.lgs.38/2000
morbigeno come sopra richiamata riguardi un tecnopatico dichiarato guarito
senza postumi indennizzabili o indennizzato in capitale ai sensi dell’art.13
d.lgs. 38/2000.
Si impartiscono, di seguito, istruzioni operative per la gestione dei suddetti
casi.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Le fattispecie che potrebbero verificarsi sono le seguenti:
a) la malattia professionale, denunciata a seguito dell’entrata in vigore del
d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in capitale
(grado di menomazione inferiore al 6%). In tale caso, l’aggravamento
verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia
dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione
dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente
patogeno che ha causato la malattia professionale;
b) la malattia professionale, denunciata a seguito dell’entrata in vigore del
d.lgs. 38/2000, è stata indennizzata in capitale (grado di menomazione
dal 6 al 15%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza
del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova
malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della
predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato la malattia
professionale;
c) la malattia professionale, denunciata prima dell’entrata in vigore del
d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in rendita
(grado di inabilità inferiore all’11%). In tale caso, l’aggravamento
verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia
dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione
dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente
patogeno che ha causato l’origine professionale della patologia.
Per maggiori dettagli operativi si rimanda al flusso allegato che, per le
fattispecie trattate, integra le disposizioni contenute nel “Nuovo flusso
procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia professionale” di cui
alla citata lettera del 18 settembre 2003.
EFFICACIA NEL TEMPO
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché
alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie
amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con
sentenza passata in giudicato.
Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
Allegato: 1

