Osservazioni-ANCLSU 3/2015
NASPI e lavoratori licenziati per motivi disciplinari: osservazioni sull'interpello Min.Lav. n. 13/2015
Con le nostre osservazioni n. 2/15 avevamo auspicato un cambio di indirizzo da parte del Ministero del Lavoro in ordine all'obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo NASPI nei casi di licenziamento per grave inadempimento disciplinare, ritenendo che tale fattispecie non potesse rientrare fra quelle di “disoccupazione involontaria”.
Rilevavamo che il D. Lgs, 22/2015 sembra ridisegnare il campo di applicazione del nuovo istituto assistenziale a tutela dei lavoratori disoccupati. La nuova norma, infatti, ribadisce innanzitutto (all'art. 3, comma 1) una disposizione già contenuta nella legge Fornero (art. 2, co. 4, L. 92/2012) secondo cui la Naspi è destinata ai soli lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, con ciò ribadendo un principio storicamente presente da sempre nella disciplina legislativa dell'indennità di disoccupazione.
Non viene però riproposta nella nuova norma la disposizione contenuta nell'art. 2, co. 5, della legge Fornero laddove si escludevano espressamente dal campo di intervento dell'Aspi solo i casi di dimissioni e risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa “preventiva” prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale formulazione legislativa aveva indotto il Ministero del Lavoro e l'INPS a riconoscere l'Aspi anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari con la conseguenza che i datori di lavoro si erano trovati a dover versare il contributo Aspi anche in favore di lavoratori resisi responsabili di comportamenti inadempienti talmente gravi da giustificare il loro licenziamento in tronco. E l'INPS si trovava a versare l'Aspi anche in favore di lavoratori che non avevano certo dimostrato ... attaccamento al proprio posto di lavoro.
Contro questa situazione normativa si erano levate alcune voci (poche per la verità) e tra queste quella della nostra Associazione che aveva fortemente sollecitato il Governo a rimediare a questa assurdità (si veda il corposo documento presentato al Parlamento e al Governo nel corso dell'iter legislativo).
Ci sembrava che la nuova formulazione legislativa fosse venuta incontro a tali sollecitazioni perché nel testo del decreto legislativo n. 22/2015 è stata omessa proprio la disposizione “incriminata” sulle esclusioni, il cui testo è ora volto in positivo, non prevede più esclusioni e si limita a stabilire che “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Coniugando questa nuova norma con il principio, rimasto immutato, secondo cui l'evento tutelato è solo la disoccupazione involontaria, a nostro avviso ne consegue che i lavoratori licenziati per motivi disciplinari (cioè per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) non possano rientrare tra i beneficiari della Naspi e che, conseguentemente, in occasione di tali licenziamenti, non si dovrà neanche versare il relativo contributo straordinario. In questo modo, la normativa in materia di indennità di disoccupazione, riacquisisce, a nostro avviso, una maggiore coerenza interna.
Precisavamo comunque, nelle nostre precedenti Osservazioni, che esse intervenivano in un momento in cui mancavano orientamenti ministeriali o espressi dagli istituti previdenziali e che quindi costituivano solo un primo contributo e uno stimolo al dibattito sull’esegesi di una normativa che appare particolarmente complessa.
Dobbiamo prendere atto che il nostro intervento ha effettivamente stimolato il dibattito, visto che il nostro medesimo dubbio ha indotto la CISL a interpellare il Ministero che risposto con l'atto n. 15 che si allega.
Sottolineiamo, tuttavia, che la risposta fornita dal Ministero non ci convince.Questi, infatti, nell'interpello 15/2015, pur prendendo atto della significativa variazione intervenuta nel testo normativo, finisce per ritenerla … priva di significato, in quanto conclude ugualmente per l'inclusione dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari fra i beneficiari della Naspi.
Non convincono in particolare le argomentazione utilizzate che, riprendono sostanzialmente quelle già articolate nell'interpello n. 29/2013. Il Ministero, infatti, ritiene che il carattere disciplinare del licenziamento non possa far ritenere di carattere volontario lo stato di disoccupazione del licenziato e attribuisce rilevanza al fatto che la cessazione del rapporto derivi da un esercizio discrezionale del potere disciplinare del datore di lavoro il quale potrebbe anche decidere di non sanzionare l'inadempimento del prestatore. Sottolinea inoltre l'eventualità che il licenziamento possa anche essere annullato in sede giudiziale.
Tali argomentazioni appaiono insoddisfacenti e dettate da una concezione dei rapporti di lavoro che apre risentire di una pregiudiziale pro-labour che, soprattutto in un caso del genere, appare ingiustificata.
Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, non si comprende come la discrezionalità del potere disciplinare del datore di lavoro possa influire sulla natura volontaria o involontaria dello stato di disoccupazione del prestatore che si sia resto responsabile di una grave inadempienza. L'esercizio del potere disciplinare, infatti, non interrompe il rapporto causale fra il comportamento inadempiente del lavoratore e il suo stato di disoccupazione che da esso deriva, invece, con nesso diretto. In altre parole, un lavoratore che ruba, aggredisce o compie atti simili, non può certo dire che si ritrova senza lavoro per colpa o per decisione del suo datore!
Diversamente opinando si dovrebbe riconoscere la medesima tutela anche ai lavoratori il cui rapporto cessi per dimissioni o risoluzione consensuale.
Anche l'eventualità che il licenziamento sia successivamente annullato iussu iudicis, appare irrilevante poiché, finché non intervenga un provvedimento esecutivo di annullamento, il licenziamento intimato è atto valido e produce i suoi effetti interruttivi sul rapporto di lavoro. Del resto, se il licenziamento dovesse essere annullato si determinerebbe una situazione del tutto nuova rispetto alla quale rivedere il diritto alla Naspi: se interviene la reintegrazione il lavoratore non sarà più disoccupato; se egli ottiene, invece, una tutela meramente obbligatoria, avrà diritto indubbiamente alla Naspi.
In ogni caso, anche a voler seguire per un momento il ragionamento del Ministero, si dovrebbe escludere dalla tutela quanto meno il lavoratore licenziato per motivi disciplinari che abbia rinunziato a impugnare il licenziamento (o esplicitamente o, tacitamente, mediante decorso del termine di decadenza).
Ciò che soprattutto il Ministero non pare considerare è che il trattamento assistenziale in esame è in misura rilevante finanziato con un contributo straordinario posto a carico del datore di lavoro e che appare estremamente iniquo pretendere tale contributo in riferimento a un lavoratore che si sia reso responsabile di condotte altamente riprovevoli.
In attesa che la situazione interpretativa si chiarisca, riteniamo opportuno che il versamento contributivo Naspi, in caso di lavoratore licenziato per motivi disciplinari, sia prudenzialmente effettuato ma accompagnandolo da una formale riserva di ripetizione che si potrà successivamente far valere dinanzi al Giudice del lavoro.
Ufficio Legale Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Stolfa Francesco Longobardi

