Ai Sigg.ri Prefetti
LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
BOLZANO
Al Sig. Presidente della Regione
Valle d’Aosta
AOSTA
Alle Direzioni interregionali del lavoro
MILANO
VENEZIA
ROMA
NAPOLI
Alle Direzioni territoriali del lavoro
(per il tramite delle Direzioni
interregionali del lavoro territorialmente
competente)
LORO SEDI
Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
2
Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia
Giulia - Servizio per il Lavoro
TRIESTE
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 – Ufficio Lavoro
Isp. Lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali –
Servizio Lavoro
TRENTO
Alla Regione Siciliana
Assessorato Reg.le della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO
All’ I.N.P.S.- Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
ROMA
All’ I.N.A.I.L.- Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro
Via Stefano Gradi, 55
ROMA
Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
3
Al Ministero dell’Interno
- Gabinetto
- Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale
dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere
ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
- Gabinetto
ROMA
Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
- Gabinetto
- Direzione Generale per le
Politiche Attive, i Servizi per il
Lavoro e la Formazione
ROMA
Oggetto: Art. 27 quater D.Lgs.vo 286/98 “ingresso e soggiorno di cittadini di
Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”. Procedure
operative relative alla stipula del Protocollo d’Intesa ai sensi del comma 8.
In riferimento all’art. 27 quater del D.Lgs. 286/98, concernente le
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Carta Blu UE), si forniscono le
indicazioni operative relative al recepimento di quanto disposto dal comma 8.
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La norma in oggetto riguarda l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri
altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di una persona giuridica e che
siano in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa.
In particolare, il comma 8 dell’art. 27 quater prevede la possibilità, per il
datore di lavoro, di sostituire la richiesta di nulla osta con una mera
comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di
contratto di soggiorno o dell’offerta vincolante di lavoro.
In tal caso la norma prevede che la procedura così semplificata possa aver
luogo solo per quei datori di lavoro che abbiano sottoscritto col Ministero
dell’Interno, d’intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un
apposito Protocollo d’Intesa, nel quale si impegnano a garantire la sussistenza
dei requisiti in essa previsti.
Si precisa al riguardo che, a seguito delle recenti modifiche normative
intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del
protocollo d’intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell’ipotesi di
offerta vincolante di lavoro.
Ciò premesso, questi Ministeri, d’Intesa col Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, hanno predisposto uno schema di Protocollo
sottoscrivendo il quale il datore di lavoro garantisce:
- l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di
categoria;
- che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di
istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è
stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione
superiore di durata almeno triennale e della relativa “dichiarazione di
valore”, rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all’atto
del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali
rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione delle professioni ISTAT -
CP 2011 - e successive modificazioni;
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- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le
professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre
2007 n. 206.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà autocertificare, ai sensi dell’art. 46 – lett. o)
del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso della capacità economica
necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del
personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere
l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro,
che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Si precisa, altresì, che non si procederà alla sottoscrizione del contratto di
soggiorno qualora lo Sportello Unico dell’Immigrazione verifichi che la
documentazione esibita dagli interessati (“dichiarazione di valore” o
riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate)
sia carente dei requisiti prescritti. In tale ipotesi il permesso di soggiorno non
sarà rilasciato ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi il datore di
lavoro è tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di
origine.
Pertanto, i datori di lavoro che intenderanno sottoscrivere il Protocollo
potranno far pervenire le richieste in tal senso al seguente indirizzo di posta
elettronica: segreteria.dcpia@interno.it, inviando tale richiesta debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, ovvero da una persona delegata
(in tal caso sarà necessario acquisire la relativa delega notarile), corredata dalla
visura camerale e/o l’atto costitutivo dell’ente stesso.
La sottoscrizione del Protocollo con questo Ministero consentirà di utilizzare
la procedura semplificata utilizzando il Modulo CBC.
La compilazione del Modulo CBC sarà consentita soltanto a chi, dopo aver
sottoscritto il Protocollo, avrà ottenuto la password attribuita dal Sistema
Informatico di questo Dipartimento.
Ai fini dell’ottenimento della password di accesso i datori di lavori firmatari
del Protocollo dovranno procedere alla registrazione dei propri operatori, come
utenti privati, sul sistema di inoltro telematico delle istanze
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
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Una volta effettuata la registrazione, dovrà essere inviata alla Prefettura
UTG della Provincia ove ha sede l’ente, l’apposita richiesta di accesso al
Sistema Informatico, mediante i modelli 7 e 8 allegati, già in uso per gli altri
Protocolli, nei quali saranno indicati i dati relativi alle persone che si
intenderanno abilitare all’accesso.
Sarà cura di codeste Sedi, dopo l’esperimento dei consueti accertamenti,
inoltrare il modello 8 all’indirizzo di posta dlci.assistenza@interno.it.
L’Help Desk, ricevuta la richiesta, procederà alla trasformazione dell’utenza da
“privato” al profilo corrispondente e comunicherà l’avvenuta trasformazione
dell’utenza/e alla Prefettura richiedente.
Si assicura comunque che l’utenza potrà sempre far ricorso al servizio di
help desk accessibile sul sito di questo Ministero alla pagina
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
Si evidenzia che, per la procedura in questione, non è previsto alcun parere
da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), ma è consentita alle
stesse la visibilità, in sola lettura, delle pratiche anche ai fini di procedere, ove
necessario, ad eventuali controlli successivi sui datori di lavoro.
Le Questure continueranno ad effettuare le verifiche relative
all’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dei lavoratori extracomunitari sul
territorio nazionale, ai sensi del DPR 394/99.
Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, il
datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell’istanza
collegandosi sul sito www.interno.it alla pagina
https://nullaostalavoro.interno.it.
Allorquando la domanda sarà nello step “nulla osta inviato all’Autorità
Consolare”, il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la
Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.
Si rammenta altresì che, entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale,
il lavoratore, unitamente al datore di lavoro, dovrà recarsi presso lo Sportello
Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per
effettuare la richiesta di permesso di soggiorno, esibendo la necessaria
documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica
(all.1).
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e delle Politiche Sociali
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Si pregano, inoltre, codeste Sedi, ai fini di consentire la creazione di
un’anagrafe di tutte le Società in possesso degli accrediti per il sistema
dello Sportello Unico, di voler fornire, all’indirizzo mail
segreteria.dcpia@interno.it e a quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it l’elenco delle Società che hanno
aderito ai Protocolli ex art. 27 tuttora in uso e, a regime, gli estremi di ogni
nuova Società aderente di cui si avrà notizia al momento della richiesta delle
password di accesso al sistema.
Tutto ciò premesso, si invitano codeste Prefetture, anche per il tramite dei
Consigli Territoriali per l’Immigrazione, e le Direzioni territoriali del lavoro a
diramare la presente Circolare in sede locale e ai soggetti che potrebbero essere
interessati alla nuova procedura.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE PER LE IL DIRETTORE GENERALE
POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE
DELL’ASILO POLITICHE DI INTEGRAZIONE
(Scotto Lavina) (Forlani)
/prot.ex art.27-circ.BLUCARD 27.4.15

