contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2015.

Per l’anno 2015, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

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Direzione Centrale Entrate
Roma, 21/05/2015
Circolare n. 103
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti
familiari per l’anno 2015.
SOMMARIO: 1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
2. Riduzione degli oneri sociali;
3. Riduzione del costo del lavoro;
4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2015;
5. Salari medi provinciali;
6. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2015;
7. Modalità di pagamento;
8. Tabella aliquote contributive.
1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2015, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo
3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali
dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende
agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto, le aliquote per l’anno 2015 sono così fissate:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendentidal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre
2015
Concedente Concessionario Totale
19,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 28,19%
2. Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388
(Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari
gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%
3. Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto
percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9
marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il
nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive
della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per
il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da
sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 1,00%
4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2015
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a
quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle
seguenti misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
5. Salari medi provinciali
Il comma 785 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha fornito
l’interpretazione autentica dell’art. 01, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito
con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, precisando che, per i soggetti di cui all’art.
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli
coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano
a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del D.P.R. 488/68 e dell’art. 7 della legge
233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio
provinciale.
6. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2015
L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: “a decorrere dal 1° agosto
2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3
dicembre 2009 n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2015 continuano ad essere così
quantificate:
TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati -- 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%
7. Modalità di pagamento.
La riscossione avverrà mediante l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da
versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio
Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola
colonia/compartecipazione familiare, in possesso di P.I.N., potrà stampare la delega di
pagamento F24 accedendo ai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la
voce ‘Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF’.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2015
e il 18 gennaio 2016.
8. Tabella aliquote contributive
Di seguito si riporta la tabella delle aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti
familiari in vigore dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
Tabella aliquote PC/CF anno 2015
Voci contributive Totale Concedente Concessionario
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 28,19% 19,35% 8,84%
Quota base 0,11% 0,11%
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% 10,125%
Addizionale Infortuni sul lavoro 3,1185% 3,1185%
Disoccupazione 2,75% 2,75%
Esonero art.120 L. 388/2000 -0,34% -0,34%
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,00% -1,00%
Prestazioni economiche di malattia 0,683% 0,683%
Tutela lavoratrici madri 0,03% 0,03%
Esonero art.120 L. 388/2000 -0,03% -0,03%
Assegni familiari 0,43% 0,43%
Esonero art.120 L. 388/2000 -0,43% -0,43%
Totale 43,6365% 34,7965% 8,84%
Il Direttore Generale
Cioffi