Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Organizzazione
Ufficio Centrale di monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei dati
personali e accesso alle banche dati
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 21/05/2015
Circolare n. 100
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 99. Gestione delle attività relative all’erogazione delle
prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue e/o
midollo osseo per il personale navigante, marittimo e dell’aviazione
civile – competenze e compiti delle U.O. medico legali.
SOMMARIO:
1. Premessa.
2. Competenze delle U.O. medico legali per : a) malattia fondamentale; b)
malattia complementare; c) malattia in continuità di rapporto di lavoro
e di disponibilità retribuita.
3. Competenze delle U.O. medico legali per: indennità per temporanea
inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.
4. Competenze delle U.O. medico legali per: congedo di maternità;
congedo di paternità; congedo parentale; permessi per assistenza
disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104; congedo straordinario
per assistenza a familiari con disabilità grave; donazione di sangue e/o
midollo osseo.
5. Tutela della riservatezza.
1. Premessa
Con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013 sono state fornite istruzioni operative per la
“Gestione delle attività relative alla riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni
per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema”,
a seguito dell’ entrata in vigore dell’articolo 10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha attribuito all’Inps a decorrere dal 1
gennaio 2014, la gestione diretta di tali attività, già assolte, per conto dell’Istituto, dalle Casse
marittime prima, dall’Ipsema in seguito ed, infine, dall’Inail.
La citata circolare ha previsto espressamente che “... dopo una prima fase transitoria durante
la quale verranno conservate le modalità sino ad oggi in uso presso Inail – Settore
navigazione, l’Inps provvederà a fornire ulteriori istruzioni al fine di uniformare ove possibile la
gestione degli assicurati ex-Ipsema alle prassi attualmente seguite per la generalità dei
lavoratori.”
In tale ottica, anche in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in
materia, si forniscono istruzioni in merito alle attività medico-legali da assicurare presso le
U.O. territoriali.
2. Competenze delle U.O. medico legali per : a) malattia fondamentale (art. 6, legge
24 aprile 1938, n. 831; paragrafo 8.1 circ. Inps n. 179/2013); b) malattia complementare
(art. 7, legge 24 aprile 1938, n. 831; paragrafo 8.2 circ. Inps n. 179/2013); c) malattia in
continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita (paragrafo 8.3 circolare Inps
n. 179/2013).
Per le tre distinte prestazioni previdenziali di malattia, riconosciute ai lavoratori del settore
marittimo, in merito alle quali si rinvia alle norme e alla circolare citate, il rilascio della
certificazione e l’espletamento delle eventuali visite mediche di controllo domiciliare e
ambulatoriale sono affidati, in Italia e all’estero, al “Servizio assistenza sanitaria naviganti”
(SASN), che opera direttamente o tramite medici fiduciari incaricati (DPR n. 620 del 31 luglio
1980 e decreto ministeriale 22 febbraio 1984).
Con decreto del Ministero della Sanità 27 maggio 1987, n. 322, è stato stabilito che le visite
mediche domiciliari di controllo dei lavoratori in argomento possono essere disposte dal
Ministero della Sanità - SASN competente - d’ufficio o su richiesta delle Casse marittime (alle
quali, come sopra indicato, sono subentrate in un primo momento l’Ipsema, successivamente l’
Inail e da ultimo l’ Inps) o delle imprese di navigazione, marittime ed aeree, agli uffici del
SASN.
Premesso quanto sopra, l’Istituto è tenuto ad effettuare, a fini istituzionali, l’attività di controllo
medico legale che di seguito si dettaglia.
Nelle more degli adeguamenti tecnici necessari per la trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia relative ai lavoratori del settore marittimo, normativamente prevista, i
medici degli Uffici SASN provvedono a redigere la certificazione di malattia in modalità cartacea
da trasmettere, a cura del lavoratore, all’Inps nelle modalità e nei termini già indicati nella
citata circolare n. 179 del 2013.
Conseguentemente, gli operatori della Linea prodotto servizio (LPS) Prestazioni a sostegno del
reddito/Polo Prestazioni ex IPSEMA e lavoratori marittimi/Agenzia, acquisiti in procedura i dati
necessari alla liquidazione della prestazione, sottopongono al medico responsabile della U.O.
territoriale competente o ad altro medico suo delegato, la documentazione ricevuta di seguito
riportata:
la denuncia di malattia contenente il rapporto medico iniziale e le eventuali prosecuzioni
di prognosi;
l’ulteriore documentazione sanitaria, ove allegata, e i dati relativi ad eventuali precedenti
periodi di malattia.
L’esame della suddetta documentazione è finalizzato a verificare:
la presenza di eventuali anomalie nel rapporto medico, da segnalare all’ufficio SASN
certificatore con richiesta di correzione/integrazione;
la congruità della prognosi rispetto alla diagnosi e la necessità di proporre visita medica di
controllo, che dovrà essere richiesta, nella medesima data, al competente ufficio SASN e
che dovrà essere rimborsata dall’Istituto sulla base dei compensi stabiliti con decreto
ministeriale. A tal fine, è necessario precisare che in tale ambito il rischio assicurato è
definito dal Regio decreto legge 23 settembre 1937, n. 1918, come “…. ogni alterazione
dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale,
da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica
e somministrazione di mezzi terapeutici”. Si tratta dunque di un rischio peculiare e in
parte diverso da quello definito per la generalità dei lavoratori dipendenti dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 che fa invece riferimento ad “infermità comportante incapacità
lavorativa” non ulteriormente qualificata come “assoluta” o “parziale” e che si configura
allorché l’infermità stessa comporti una temporanea compromissione della capacità di
lavoro tale da rendere non espletabile la specifica prestazione lavorativa.
Si evidenzia che a tal fine è stato stanziato un apposito budget che verrà ripartito e
comunicato quanto prima alle Strutture territoriali competenti che avranno cura di effettuare
un costante monitoraggio per non superare il limite di spesa assegnato;
l’eventuale sussistenza di elementi che possano far supporre il ricorrere di responsabilità
di terzi, al fine di attivare, con le consuete modalità, l’azione surrogatoria (riferimento
circolare n. 69 del 30 marzo 2007), sulla base delle competenze medico legali ed
amministrative definite nella circolare n. 87 del 12 settembre 2008;
l’eventuale presenza di informazioni che suggeriscano la natura professionale o
infortunistica dell’evento, al fine di attivare, con le consuete modalità, segnalazione ad
Inail, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta n. 91 del 10 luglio 2009;
l’ipotesi di patologia preesistente all’imbarco richiedendo, nei casi dubbi, ulteriore
documentazione sanitaria all’interessato. In caso di conferma della suindicata ipotesi è
necessario procedere comunicando al lavoratore marittimo la non indennizzabilità della
prestazione;
l’ipotesi di temporanea inidoneità alla navigazione, da segnalare agli Uffici del SASN e alla
competente Commissione medica permanente di primo grado, come esplicitato nel
successivo punto 3.
All’esito del proprio accertamento tecnico, il medico responsabile delle U.O. territoriali o il suo
delegato, comunica, con la massima sollecitudine, agli operatori della LPS Prestazioni a
sostegno del reddito/Polo Prestazioni ex IPSEMA e lavoratori marittimi/Agenzia le sopra
elencate informazioni necessarie per garantire la corretta e tempestiva liquidazione della
prestazione e procedere agli ulteriori adempimenti.
Le suindicate segnalazioni agli uffici SASN o alla Commissione medica permanente di primo
grado devono essere effettuate da parte del Direttore della Struttura territoriale Inps, al quale
sono affidate, altresì, le eventuali attività di coordinamento con le altre Istituzioni competenti
in materia.
I medici responsabili delle U.O. territoriali o i loro delegati esaminano inoltre i verbali di visita
di controllo domiciliare e ambulatoriale ed esprimono, secondo i consueti criteri medico-legali,
il proprio parere sulla giustificabilità dell’assenza a domicilio, qualora siano addotte motivazioni
di carattere sanitario.
3. Competenze delle U.O. medico legali per: indennità per temporanea inidoneità
all’imbarco conseguente a malattia comune (legge 16 ottobre 1962, n. 1486; paragrafo
8.12 circ. Inps 179/2013).
Il giudizio medico legale di temporanea inidoneità conseguente a malattia comune è di
competenza delle Commissioni permanenti di primo grado presso le Capitanerie di porto.
Avverso il giudizio della Commissione di primo grado è ammesso ricorso alla Commissione
medica centrale presso il Ministero dei Trasporti (art. 8, legge 28 ottobre 1962, n. 1602) da
parte del marittimo stesso, del Ministero della Salute e dell’Inps (subentrato in tale diritto alle
Casse marittime).
Pertanto, il competente ufficio amministrativo della Struttura territoriale Inps provvede a
sottoporre al parere del medico responsabile della U.O., ovvero al medico da lui delegato,
tutti i giudizi di idoneità/inidoneità all’imbarco espressi dalla competente Commissione di
primo grado al termine di un periodo di inabilità temporanea per malattia, ancorché detta
Commissione sia stata integrata, come previsto, da un medico designato dall’Istituto.
A tal fine, si raccomanda ai medici delle U.O. interessate un puntuale riferimento all’”Elenco
delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l’iscrizione nelle
matricole della gente di mare di prima categoria”, annesso al Regio decreto legge 14 dicembre
1933, n. 1773 (Allegato 1) e alla modulistica per la richiesta di visita medica finalizzata al
rilascio della certificazione di idoneità fisica emanata dal Ministero della Salute e in vigore dal
12 dicembre 2005 (Allegato 2).
4. Competenze delle U.O. medico legali per: congedo di maternità; congedo di
paternità; congedo parentale; permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5
febbraio 1992, n. 104; congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità
grave; donazione di sangue e/o midollo osseo (paragrafi 8.4 – 8.11 della circ. INPS
179/2013).
I compiti medico legali nelle fattispecie in esame non differiscono da quelli per le analoghe
prestazioni in favore della generalità degli assicurati. Per essi, pertanto, si rinvia alle circolari e
ai messaggi già emanati in materia.
5. Modalità di trattamento dei dati – Nomina Incaricati
Nelle more dei citati adeguamenti telematici per la trasmissione delle certificazioni di malattia
e al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i Direttori delle Strutture territoriali
interessate procedono ad individuare e nominare - ai sensi dell’art. 30 del suddetto Codice - gli
“Incaricati” del trattamento dei dati sensibili, per fini sanitari o amministrativi, nel pieno
rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo
svolgimento delle relative mansioni, con l’assegnazione, se necessario, di apposite credenziali
e la definizione di regole e modelli di comportamento; forniscono, altresì, istruzioni affinché i
suindicati dati siano utilizzati dagli stessi Incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle
attività istituzionali senza che vengano effettuate operazioni di trasmissione, diffusione o
comunicazione a soggetti terzi al di fuori, eventualmente, dei casi espressamente previsti dalla
legge.
Il Direttore Generale
Cioffi

