Direzione Centrale Entrate
Roma, 21/05/2015
Circolare n. 102
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2015.
SOMMARIO: Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al
4,88% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio
2015 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma
9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone
l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo,
a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti
al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (1) del 10 aprile 2014, con effetto
dal 1° maggio 2014, detta misura era stata fissata al 5,14% in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato
annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento
Protocollo n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha disposto la riduzione della misura degli
interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,88% (2) in ragione
annuale.
La variazione decorre dal 15 maggio 2015.
In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al
comma 9, art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili
calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che
il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo
maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602.
Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell’art. 116 della
legge n. 388/2000 è fissata al 4,88 % in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2015.
Il Direttore Generale
Cioffi
Note:
(1) Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell’ambito della riforma dell'organizzazione del Governo.
(2) La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con
riferimento al periodo 1.1.2014 – 31.12.2014.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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