Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 27-05-2015
Messaggio n. 3575
Allegati n.1
OGGETTO: Servizi ex Enpals per le Imprese, Consulenti e Professionisti su
Portale INPS – Rilascio nuova versione procedura telematica per la
richiesta del Certificato di agibiltà.
1. Premessa
Nell’ambito del processo di integrazione della gestione ex Enpals, con Circolare n. 154 del
03/12/2014 sono state date indicazioni in merito all’adozione, a partire dall’1.1.2015, delle
modalità di attribuzione delle posizioni contributive aziendali in vigore per le aziende con
dipendenti anche per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico ai fini
dell’espletamento di tutti gli adempimenti contributivi e informativi di legge nei confronti
dell’Istituto.
Per effetto di tale integrazione, con il presente messaggio e con specifico riferimento alle
imprese del settore dello spettacolo, si forniscono indicazioni in merito al rilascio della
procedura telematica per la richiesta e la conseguente emissione on-line del certificato di
agibilità, adeguata alla luce dell’avvenuta estensione del sistema di identificazione delle
suddette imprese in base alla matricola INPS.
2. Certificato di Agibilità
In merito al quadro normativo di riferimento che disciplina l’adempimento in parola, non
essendo variata la normativa che presiede l’obbligo del possesso del certificato di agibilità a
tutela dei lavoratori artisti e tecnici occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3, D.L.C.P.S.
n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, rimangono valide le disposizioni già
emanate in precedenza dall’Enpals; in particolare, si richiamano la circolare Enpals n. 21 del
04/06/2002, nella quale viene riesaminata complessivamente la normativa inerente al
suddetto obbligo, e la circolare n. 17 del 10/12/2007, che ha fornito indicazioni sulla procedura
per la richiesta telematica del certificato di agibilità (cfr. par 3.3 della circolare).
Si rammenta, altresì, che la modalità di richiesta telematica del certificato di agibilità è stata
estesa anche a quello a titolo gratuito (cfr. circolare n. 144/2012).
3. Adeguamento della procedura telematica per il rilascio del Certificato di
agibilità
Alla luce dell’integrazione di cui alla premessa, il principale adeguamento della procedura per
la richiesta del certificato di agibilità riguarda la visualizzazione delle posizioni
contributive(Matricole INPS) riferite al Codice Fiscale dell’impresa, utilizzato per accedere al
servizio.
Sulla base dell’elenco delle posizioni contributive visualizzato per l’impresa, la richiesta di un
nuovo certificato di agibilità, la modifica (ove ricorrano le condizioni) o la visualizzazione di una
richiesta già inserita, verrà effettuata selezionando la “Matricola” sulla quale si intende
operare e non più le posizioni identificate con “Codice Gruppo” e “Numero Attività”, alla luce
del venir meno della prassi precedentemente in uso di articolare gli adempimenti sulla base
dell’attività di impresa
(cfr. circolare n. 154/2014, par. 4).
In generale, nel merito della procedura in parola, stante il permanere del quadro normativo di
riferimento, si applica la logica preesistente (cfr. par. 3.3, Circolare Enpals n. 17/2007) .
Gli adeguamenti realizzati sono stati introdotti al fine di gestire, in termini di operatività, le
diverse esigenze dell’impresa legate alle sue specifiche caratteristiche.
In particolare, a fronte di una richiesta di agibilità, l’impresa potrà procedere indifferentemente
all’inserimento preliminare dei “Lavoratori” oppure delle “Occupazioni” (termine utilizzato in
procedura per indicare gli eventi nei quali sono impiegati lavoratori appartenenti alle categorie
di cui ai numeri da 1) a 14) dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947), quindi procedere con
l’associazione dei lavoratori alle occupazioni, cui si riferiscono le prestazioni lavorative, avendo
cura di indicare la retribuzione giornaliera e la qualifica professionale rivestita dal lavoratore.
A tal proposito si precisa che, per la singola occupazione, la retribuzione giornaliera indicata e
la qualifica rivestita dal lavoratore dovranno essere le medesime in ogni giorno di svolgimento
della prestazione.
Nell’ipotesi in cui, viceversa, siano state pattuite retribuzioni diverse e/o il lavoratore debba
rivestire diverse qualifiche nelle singole giornate, dovranno essere aperte singole
“Occupazioni”, ognuna delle quali caratterizzata da univocità con riferimento sia alla
retribuzione giornaliera sia alla qualifica rivestita.
Si fa presente, inoltre, che ai fini della compilazione della richiesta del certificato di agibilità, la
medesima deve essere effettuata in relazione alla singola “occupazione” svolta e che le date di
svolgimento della prestazione lavorativa devono essere indicate in modo puntuale.
In particolare, nel caso in cui i giorni della prestazione lavorativa siano contigui, sarà
sufficiente precisare la data iniziale e finale della prestazione, intendendo in tal modo che si
tratta di giorni consecutivi di prestazione.
Viceversa, nell’ipotesi in cui le giornate lavorative non si susseguano tra loro, le medesime
andranno specificate singolarmente, con l’inserimento di distinti periodi.
Con riferimento alla categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, di cui al n.
23-bis) dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, inquadrati con C.S.C. 7.07.11(cfr. Circolare n.
154/2014), è stata prevista una modalità semplificata di richiesta del certificato di agibilità che
prevede, al momento dell’accesso, l’inserimento da parte del lavoratore esclusivamente
dell’Occupazione, del periodo e della data della stessa, la qualifica rivestita e la retribuzione.
3.1 Nuova funzionalità per la richiesta del certificato di agibilità da parte di lavoratori
delegati dal datore di lavoro.
In considerazione delle peculiari modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro nel settore dello
spettacolo e dell’esigenza di provvedere tempestivamente alla richiesta del certificato di
agibilità, la cui acquisizione potrebbe essere necessaria in tempi molto ristretti e celeri, è stata
implementata una nuova funzionalità nell’ambito della procedura on-line in esame che
consente al lavoratore espressamente delegato dal proprio datore di lavoro o committente di
richiedere per se stesso il certificato.
In particolare, il datore di lavoro nei confronti del quale sussiste l’obbligo di effettuare la
richiesta del certificato di agibilità in relazione al lavoratore dello spettacolo e in capo al quale
rimane sia l’obbligo medesimo sia la responsabilità dell’adempimento, previo rilascio al
lavoratore di una specifica delega e di una dichiarazione di responsabilità all’Istituto, può
abilitare singoli lavoratori ad effettuare la richiesta di agibilità per se stessi.
La nuova funzione consente l’inserimento da parte del datore di lavoro del lavoratore delegato
in un elenco di lavoratori abilitati, associati alla matricola azienda.
Il lavoratore abilitato potrà esclusivamente inserire richieste di agibilità riferite a proprie
prestazioni lavorative, mentre non potrà eliminare o modificare le richieste già inserite.
Viceversa, solo il datore di lavoro potrà disabilitare lavoratori precedentemente inseriti nella
lista, modificare o eliminare richieste di agibilità effettuate da lavoratori abilitati e visualizzare
agibilità riferite ad altri utenti.
Per l’accesso al servizio, il lavoratore dovrà preventivamente inserire la matricola del datore di
lavoro; l’accesso sarà subordinato al controllo, effettuato dalla procedura, dell’abilitazione del
lavoratore all’inserimento delle richieste di agibilità secondo le limitazioni suddette.
Tale funzionalità può essere resa disponibile, con le stesse modalità e limiti, anche per i soci
lavoratori di società.
3.2 Possibilità di associare la Richiesta di Agibilità ad Unità Operative della
posizione contributiva
Come in precedenza chiarito, per effetto dell’adozione anche per le Imprese del settore dello
spettacolo, delle disposizioni in vigore per le aziende con dipendenti in ordine all’apertura delle
posizioni contributive aziendali, ai fini dell’adempimento della richiesta del certificato di
agibilità dovrà essere utilizzata esclusivamente la matricola INPS.
Infatti, come noto, la precedente prassi, che consentiva ai datori di lavoro dello spettacolo e
dello sport professionistico di articolare gli adempimenti sulla base delle “attività” di impresa,
corrispondenti ad un insieme di assicurati caratterizzati da profili di omogeneità (produzione di
spettacolo, tipologia contrattuale di lavoratori, etc.), è venuta meno per effetto dell’estensione
ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico delle disposizioni che
disciplinano l’apertura delle posizioni contributive aziendali per le aziende con dipendenti (cfr.
circolare n. 154/2014, par. 4).
Ad ogni buon fine, fermo restando che ai fini contributivi tutti gli adempimenti fanno
riferimento alla posizione contributiva (matricola) dell’impresa, e che la verifica di regolarità
contributiva preliminare al rilascio del certificato di agibilità riguarda la posizione aziendale nel
sua interezza, le imprese che avessero l’esigenza di raggruppare le richieste di agibilità
secondo criteri di omogeneità dei lavoratori, possono indicare, in fase di inserimento della
suddetta richiesta, l’informazione riferita all’Unità operativa, tra quelle censite per la posizione
contributiva (matricola) dell’impresa.
Si rammenta che per “Unità operativa” si intende il luogo ove viene svolta in maniera stabile
l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circolare n. 172/2010).
Tali “Unità operative” dovranno preventivamente essere censite tramite la apposita procedura
telematica “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.” esposta accedendo alla
voce “Iscrizione e Variazione Azienda” presente nel menu di sinistra della pagina del Portale
“Servizi per le Aziende e Consulenti”.
Al riguardo, si fa presente che, nel Flusso Uniemens, l’informazione dell’Unità operativa viene
raccolta a livello di “DenunciaIndividuale” del lavoratore occupato in quella specifica Unità
operativa.
3.3 Liste
Per consentire all’impresa di poter disporre di uno strumento flessibile di gestione delle
richieste di agibilità inserite si è introdotta una nuova funzionalità che consente di esportare in
formato excel le suddette richieste, filtrate secondo i criteri di estrazione scelti tra quelli resi
disponibili. Le liste riporteranno con i dati riepilogativi della richiesta, il dettaglio delle
Occupazioni e dei Lavoratori con la relativa qualifica e retribuzione giornaliera.
3.4 Variazioni
Le eventuali variazioni del certificato di agibilità effettuate dopo lo svolgimento della
prestazione lavorativa seguono i criteri già noti, ovvero potranno essere eseguite non oltre
cinque giorni dall’evento, solo se dovute a causa di forza maggiore e a condizione che sia
fornita idonea documentazione della predetta circostanza (cfr. circolare Enpals n. 17/2007,
par. 3.3).
La comunicazione della circostanza posta a fondamento della variazione dovrà avvenire
attraverso il Cassetto previdenziale aziende, indicando nell’oggetto il numero dell’agibilità che
si intende variare.
A tal fine, le aziende, come di consueto, dovranno allegare alla comunicazione la
documentazione probante della causa di forza maggiore che legittimi la variazione, in formato
.pdf.
Esempio: Si supponga essere la data corrente il 12 maggio e di avere richiesto un certificato di
agibilità con un occupazione per il periodo dal 5 al 10 maggio con due lavoratori.
Si verifichi, inoltre, la circostanza per cui un lavoratore il giorno 9 maggio non abbia potuto
effettuare la sua prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro potrà procedere alla modifica dell’occupazione in quanto il giorno 9 maggio
rientra nei limiti dei 5 giorni dalla data corrente.
La procedura di variazione in modo automatico provvederà a proporre una prima occupazione
con periodo dal 5 al 8 maggio con i due lavoratori ed una seconda occupazione, in modalità
variazione, dal 9 al 10 maggio, sulla quale il datore di lavoro sarà abilitato ad operare.
3.5 Verifica regolarità contributiva
All’atto della richiesta, la procedura telematica effettua il controllo in ordine alla regolarità degli
adempimenti contributivi dell’impresa.
Si evidenzia che la suddetta regolarità contributiva viene effettuata a livello di Codice Fiscale
dell’Azienda, pertanto concerne tutte le posizioni contributive aperte dall’impresa
eventualmente anche su Gestioni diverse.
Qualora dovesse essere verificata la sussistenza di debiti contributivi accertati contabilmente,
la procedura inibisce l’emissione del certificato di agibilità, che potrà essere rilasciato solo a
seguito della regolarizzazione, anche attraverso la dilazione in forma rateale, dei predetti debiti
contributivi ovvero della produzione di idonea garanzia, nella forma di fideiussione bancaria o
assicurativa, di importo pari all’ammontare dei debiti medesimi.
Si precisa che il rilascio del certificato di agibilità non è inibito dalla procedura qualora detti
debiti contributivi siano già interessati da un piano di dilazione di pagamento in forma rateale;
allo stesso modo, il certificato sarà rilasciato anche nel caso in cui i debiti accertati siano
oggetto di contenzioso in sede amministrativa ovvero giudiziale, oppure siano stati oggetto di
disposizioni legislative di sospensione dei pagamenti ed, infine, qualora affidati all’AdR per la
riscossione coattiva, in relazione agli stessi sia stato emesso un provvedimento di sospensione
della riscossione.
4. Indicazioni per l’accesso al Servizio
Il servizio di Richiesta del Certificato di Agibilità erogato tramite la nuova procedura telematica
sarà disponibile sul Sito INPS nell’ambito dei “Servizi per le Aziende e Consulenti” della sezione
“Servizi On Line”, a partire dal 01 giugno 2015.
Il Sevizio potrà essere raggiunto attraverso il percorso:
“Servizi on line > Per tipologia di utente > Aziende, Consulenti e Professionisti”
oppure in alternativa:
“Servizi on line > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per le aziende e consulenti”
previa identificazione tramite PIN INPS con profilo Aziende, Consulenti e Professionisti.
La nuova procedura telematica sarà disponibile selezionando, nel menu di sinistra della pagina
del Portale “Servizi per le Aziende e Consulenti”, la voce “Servizi Settore Sport e Spettacolo” e
quindi direttamente la voce di sottomenu “Richiesta Agibilità”.
Si rammenta che le comunicazioni delle eventuali variazioni del certificato di agibilità e della
relativa documentazione probante delle circostanze che legittimano tali variazioni vanno
inoltrate attraverso la funzione “Contatti” del Cassetto previdenziale Aziende, accessibile dai
“Servizi per aziende e consulenti”.
4.1 Modalità di accesso per singoli utenti (lavoratori abilitati dal datore di lavoro)
Con riferimento alla modalità operativa di cui al paragrafo 3.1 del presente messaggio,
l’accesso alla procedura telematica di richiesta agibilità da parte di lavoratori delegati a tale
adempimento da parte del datore di lavoro, potrà essere effettuata accedendo al servizio sul
Portale INPS da:
“Servizi on line>Servizi per il cittadino” utilizzando il proprio PIN personale (profilo cittadino).
Nell’elenco dei servizi disponibili verrà esposta la voce: “Richiesta agibilità per lavoratori dello
Spettacolo abilitati”.
Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
Il lavoratore abilitato che non avesse richiesto ancora un PIN INPS per l’accesso ai servizi
telematizzati, può richiederlo direttamente tramite l’apposita funzione esposta sul Portale INPS.
4.2 Ulteriori indicazioni operative
A partire dalla data del 1 giugno 2015 non potranno più essere effettuate nuove richieste di
agibilità con la preesistente applicazione esposta nel menu di sinistra della pagina del Portale
“Servizi per le Aziende e Consulenti”, sotto la voce “Richieste di agibilità e denunce on line
(ante 2015)” di “Servizi Settore Sport e Spettacolo”.
Ai fini della gestione del transitorio sarà comunque consentito, fino alla data del 30 giugno
2015, variare richieste di agibilità già inserite nella precedente modalità.
A partire dal 1 luglio 2015 non sarà più possibile inserire nuove date in richieste di agibilità già
rilasciate per periodi non ancora decorsi a quella data, comunicate con la preesistente
procedura.
Le uniche operazioni abilitate, nei limiti previsti dalla normativa, saranno l’eliminazione di
Occupazioni e/o la variazione della qualifica e dell’importo della retribuzione giornaliera del
lavoratore.
Il Direttore Generale
Cioffi