STUDIO ASSOCIATO LONGOBARDI
CONSULENZA DEL LAVORO
VIA PAPA PIO XII N° 89
70013 CASTELLANA GROTTE (BA)
Cod.Fisc. e P.IVA: 05625150726
Castellana Grotte lì 11/09/2006
AI SIGG. CLIENTI
LL.SS.
OGGETTO: LEGGE 248/2006: OBBLIGO DI PAGAMENTO E INVIO TELEMATICO
MOD. F24 – MODALITA’ DI ASSUNZIONE – LAVORO NERO/IRREGOLARE
La Legge 248/06 ha previsto che dal 01 ottobre 2006 è obbligatorio per i Titolari di Partita Iva il pagamento e l’invio dei Mod. F24 via telematica.
L’invio può avvenire:
- In forma autonoma facendosi rilasciare il Pin dall’Agenzia delle Entrate, provvedendo al pagamento e alla spedizione telematica (le istruzioni vedasi nel sito: www.agenziaentrate.it);
- Delegando un intermediario(esempio: lo scrivente Studio o qualsiasi banca convenzionata
con l’Agenzia delle Entrate) che provvederà, su apposita delega rilasciata dal contribuente
con tutti i dati del c/c bancario, a curare gli adempimenti di pagamento e invio.
Si fa presente che il pagamento dei contributi (Mod. F24) deve necessariamente avvenire mediante addebito (telematico) bancario, quindi tutti i contribuenti devono obbligatoriamente aprire un conto corrente bancario.
Si informa che l’errata indicazione del c/c bancario non comporta l’addebito del Mod. F24 sul conto e si traduce in un “mancato versamento”.
La mancanza o insufficenza dei fondi sul c/c necessari per il pagamento Mod. F24 comporta il mancato pagamento del modello e dei contributi.
Nel caso di impossibilità da parte Vostra di edempiere personalmente e direttamente al pagamento e all’invio del Mod. F24, questo Studio si rende disponibile a prestare il servizio di pagamento e trasmissione telematica, tenendo presente che il servizio verrà svolto esclusivamente per quanto riguarda i Mod. F24 prodotti direttamente dallo Studio, in questo caso ci sarà un compenso aggiuntivo.
La legge 248/06 ha introdotto notevoli novità in materia di contrasto al lavoro irregolare.
Relativamente ai provvedimenti concernenti il lavoro irregolare/nero e/o sommerso, si segnala per tutte le aziende che utilizzando dipendenti a nero, cioè senza regolare assunzione, le sanzioni sono,oltre a quelle già previste per la mancata assunzione, mancata registrazione nel libro matricola, mancata consegna del contratto di assunzione, vi sono ulteriori sanzioni così previste: da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro.
Inoltre, per il settore edile, la Legge ha previsto,dal 01 ottobre 2006, l’obbligo per i lavoratori occupati nei cantieri edili di essere dotati di un cartellino di riconoscimento che dovrà riportare la foto, le generalità e assunzione del dipendente, oltre alla indicazione del datore di lavoro; anche per i lavoratori autonomi è obbligo fornirsi del cartellino di riconoscimento; in caso di non esposizione del cartellino vi è una sanzione da € 100,00 a € 500,00.
Altra importante novità riguardo il settore edile è che le assunzioni dei lavoratori devono essere fatte obbligatoriamente, al competente centro per l’impiego, almeno il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Lo Studio è comunque disponibile a valutare le singole esigenze ed a fornire eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

