L’Art. 36 – BIS, comma 7 della legge 248/2006 ha modoficato la cosiddetta maxisanzione per il lavoro nero introdotta nella Legge 73/2002.

 L’Art. 36 – BIS, comma 7 della legge 248/2006 ha modoficato la cosiddetta maxisanzione per il lavoro nero introdotta nella Legge 73/2002.

Pubblicato da staff - Il 20 aprile 2026 - Categorie: Lorem Ipsum Dolor

STUDIO ASSOCIATO LONGOBARDI

CONSULENZA DEL LAVORO

VIA PAPA PIO XII N° 89

70013 CASTELLANA GROTTE (BA)

 

 

 

 

 

                                                                                              ALLE AZIENDE CLIENTI

                                                                                                                LL.SS.

 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE IMPORTANTE

 

 

            L’Art. 36 – BIS, comma 7 della legge 248/2006 ha modoficato la cosiddetta maxisanzione per il lavoro nero introdotta nella Legge 73/2002.

 

 

           

Infatti ora viene stabilito:

 

            “Ferma restante l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non assunti e quindi non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorato ulteriormente di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

 

 

 

            La suddetta sanzione si aggiunge ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di manodopera irregolare(mancata comunicazione di assunzione, omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

 

            Va precisato e sottolineato che la sanzione di cui detto si realizza attraverso “l’impiego”di qualunque tipologia di lavoratore a qulunque titolo e per qualsiasi ragione non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

 

 

 

            Per qualsiasi chiarimento questo studio è a disposizione.

 

            Cordiali saluti.